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Proposta di modifica n. 31.2 al ddl C.1807 in riferimento all'articolo 31.

testo emendamento del 21/05/19

  Apportare le seguenti modificazioni:
   a) al comma 1, lettera b), sostituire il capoverso Art. 185-ter, con il seguente:

Art. 185-ter.
(Obblighi informativi nelle crisi di impresa dei marchi storici)

  1. L'impresa titolare o licenziataria di un marchio iscritto nel registro speciale di cui all'articolo 185-bis che intenda chiudere il sito produttivo di origine o comunque quello principale, per cessazione dell'attività svolta o per delocalizzazione della stessa al di fuori dei territorio nazionale, con conseguente licenziamento collettivo, notifica senza ritardo al Ministero dello sviluppo economico le informazioni relative al progetto di chiusura o delocalizzazione dello stabilimento e, in particolare:
   a) i motivi economici, finanziari o tecnici dei progetto di chiusura o delocalizzazione;
   b) le azioni tese a ridurre gli impatti occupazionali attraverso, incentivi all'uscita, prepensionamenti, ricollocazione di dipendenti all'interno del gruppo;
   c) le azioni che intende intraprendere per trovare un acquirente;
   d) le opportunità per i dipendenti di presentare un'offerta pubblica di acquisto ed ogni altra possibilità di recupero degli asset da parte degli stessi.

  2. La violazione degli obblighi informativi di cui al comma 2 comporta l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria nei confronti del titolare dell'impresa titolare o licenziataria esclusiva del marchio da 5.000 euro a 50.000 euro).
   b) sostituire il comma 2 con il seguente:
  2. Nell'ambito del Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese di cui all'articolo 2, comma 100, lettera a), della legge 23 dicembre 1996, n. 662, è istituita, nel rispetto della disciplina dell'Unione europea, una sezione speciale destinata alla concessione, a titolo oneroso, di garanzie a copertura di finanziamenti erogati ad imprese titolari o licenziatarie di un marchio storico iscritto nel registro speciale di cui all'articolo 185-bis del decreto legislativo 10 febbraio 2005, n. 30, per interventi volti a salvaguardare i livelli occupazionali e la prosecuzione dell'attività produttiva sul territorio nazionale. A tal fine, la dotazione del fondo è incrementata di 15 milioni per l'anno 2019, di 30 milioni per l'anno 2020 e di 30 milioni per l'anno 2021. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono stabiliti le modalità, le condizioni e i limiti per la concessione della garanzia;
   c) sopprimere il comma 3;
   d) sostituire il comma 4 con il seguente: 4. Agli oneri derivanti dal comma 2 si provvede, quanto a 30 milioni di euro per l'anno 2020, ai sensi dell'articolo 50, e quanto a 15 milioni per l'anno 2019 e a 30 milioni di euro per l'anno 2021, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2019-2021, nell'ambito del Programma Fondi di riserva e speciali della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2019, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.