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Articolo aggiuntivo n. 30.036 al ddl C.1807 in riferimento all'articolo 30.
  • status: Inammissibile

testo emendamento del 21/05/19

  Dopo l'articolo 30, aggiungere il seguente:

Art. 30-bis.
(Disposizioni in materia di semplificazione della disciplina di approvazione di opere nell'ambito di strutture ricettive)

  1. Al fine di dare impulso al sistema produttivo legato all'avvio della stagione turistica e favorire la crescita economica:
   a) all'articolo 30, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Non configura lottizzazione abusiva ai sensi del presente comma l'installazione di manufatti leggeri, anche prefabbricati, e di strutture di qualsiasi genere, quali roulotte, camper, case mobili, imbarcazioni, che siano ricompresi in strutture ricettive all'aperto per la sosta e il soggiorno dei turisti, previamente autorizzate sotto il profilo urbanistico, edilizio e, ove previsto, paesaggistico, in conformità alle normative regionali di settore»;
   b) all'articolo 149, comma 1, del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, dopo la lettera c) è aggiunta la seguente:
   « d) per l'installazione di manufatti leggeri, anche prefabbricati, e di strutture di qualsiasi genere, quali roulotte, camper, case mobili, imbarcazioni, che siano ricompresi in strutture ricettive all'aperto per la sosta e il soggiorno dei turisti previamente autorizzate sotto il profilo urbanistico, edilizio e, ove previsto, paesaggistico, in conformità alle normative regionali di settore».