presentato il 21/05/2019 in V Bilancio e Tesoro della Camera da Elena RAFFAELLI (Lega) e altri 16 cofirmatari ... [ apri ]
status: Inammissibile
testo emendamento del 21/05/19
Dopo l'articolo 30, aggiungere il seguente:
Art. 30-bis.
(Disposizioni in materia di semplificazione della disciplina di approvazione di opere nell'ambito di strutture ricettive)
1. Al fine di dare impulso al sistema produttivo legato all'avvio della stagione turistica e favorire la crescita economica:
a) all'articolo 30, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Non configura lottizzazione abusiva ai sensi del presente comma l'installazione di manufatti leggeri, anche prefabbricati, e di strutture di qualsiasi genere, quali roulotte, camper, case mobili, imbarcazioni, che siano ricompresi in strutture ricettive all'aperto per la sosta e il soggiorno dei turisti, previamente autorizzate sotto il profilo urbanistico, edilizio e, ove previsto, paesaggistico, in conformità alle normative regionali di settore»;
b) all'articolo 149, comma 1, del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, dopo la lettera c) è aggiunta la seguente:
« d) per l'installazione di manufatti leggeri, anche prefabbricati, e di strutture di qualsiasi genere, quali roulotte, camper, case mobili, imbarcazioni, che siano ricompresi in strutture ricettive all'aperto per la sosta e il soggiorno dei turisti previamente autorizzate sotto il profilo urbanistico, edilizio e, ove previsto, paesaggistico, in conformità alle normative regionali di settore».