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Proposta di modifica n. 30.13 al ddl C.1807 in riferimento all'articolo 30.
  • status: Id. em. 30.8

testo emendamento del 21/05/19

  Sostituirlo con il seguente:

Art. 30.
(Istituzione del Fondo «Interventi di efficientamento energetico e sviluppo territoriale sostenibile nei comuni italiani»)

  1. Con decreto del Ministero dello sviluppo economico, da emanarsi entro venti giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, è istituito presso il Ministero dello sviluppo economico il fondo «Interventi di efficientamento energetico della pubblica illuminazione nei comuni italiani», di seguito «Fondo», che opera secondo le modalità di cui al comma 2 e per le finalità di cui al comma 3. Il fondo è finanziato con 500 milioni di euro per l'anno 2019 a valere sul Fondo sviluppo e Coesione (FSC), di cui all'articolo 1, comma 6, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, per la realizzazione di progetti relativi a investimenti nel campo dell'efficientamento energetico della pubblica illuminazione.
  2. Il Fondo ha natura rotativa ed è destinato a finanziare i comuni per la realizzazione degli interventi di efficientamento energetico e sviluppo territoriale sostenibile, realizzati anche attraverso le ESCo (Energy Service Company) il ricorso a forme di partenariato pubblico-privato, società di progetto o di scopo appositamente costituite. A decorrere dall'esercizio finanziario successivo alla conclusione dei lavori, le anticipazioni, comprensive della corrispondente quota delle spese di gestione del Fondo, sono restituite al Fondo stesso in un periodo massimo di dieci anni. I beneficiari restituiscono un minimo del 50 per cento del risparmio energetico conseguito mediante una ritenuta diretta dalle somme incassate a titolo di IMU da riversare ai Comuni da parte dello Stato. Le somme ottenute da comuni a valere sul fondo non incidono sulla capacità di indebitamento degli enti. I progetti cantierabili di valore non superiore ad un milione di euro saranno prioritariamente finanziati.
  3. Il Fondo finanzia le opere pubbliche comunali in materia di efficientamento energetico volte dell'illuminazione pubblica.
  4. Il comune beneficiario del contributo può finanziare le opere pubbliche di cui al comma 3, a condizione che esse:
   a) non abbiano già ottenuto un finanziamento a valere su fondi pubblici o privati, nazionali, regionali, provinciali o strutturali di investimento europeo;
   b) siano aggiuntive rispetto a quelle già programmate sulla base degli stanziamenti contenuti nel bilancio di previsione dell'anno 2019.

  5. Il comune beneficiario del contributo di cui al comma 1 è tenuto ad iniziare l'esecuzione dei lavori di cui al comma 3 entro il 31 ottobre 2019.
  6. Il contributo è corrisposto ai comuni beneficiari dal Ministero dell'economia e delle finanze, su richiesta del Ministero dello sviluppo economico.
  7. L'erogazione avviene, per il 50 per cento, previa richiesta da parte del Ministero dello sviluppo economico sulla base dell'attestazione dell'ente beneficiario dell'avvenuto inizio dell'esecuzione dei lavori entro il termine di cui al comma 5. Il saldo, determinato come differenza tra la spesa effettivamente sostenuta per la realizzazione del progetto e la quota già erogata, nei limite dell'importo del contributo di cui al comma 2, è corrisposto su autorizzazione del Ministero dello sviluppo economico anche sulla base dei dati inseriti nel sistema di monitoraggio di cui al comma 11 dall'ente beneficiario, in ordine al collaudo e alla regolare esecuzione dei lavori.
  8. Per i comuni delle Regioni Friuli-Venezia Giulia e Valle d'Aosta e delle province autonome di Trento e di Bolzano i contributi sono erogati per il tramite delle autonomie speciali.
  9. I comuni che non rispettano il termine di cui al comma 5 decadono automaticamente dall'assegnazione del contributo di cui al comma 1. Le relative risorse rientrano nella disponibilità del Fondo per lo sviluppo e la coesione.
  10. Il comune beneficiario dà pubblicità dell'importo concesso dal Ministero dello sviluppo economico nella sezione «Amministrazione trasparente» di cui al decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, sottosezione «Opere pubbliche».
  11. I comuni beneficiari monitorano la realizzazione finanziaria, fisica e procedurale delle opere pubbliche attraverso il sistema di monitoraggio, di cui all'articolo 1, comma 703, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, classificando le opere sotto la voce «Fondo Interventi per efficientamento energetico e sviluppo territoriale sostenibile dei comuni – decreto-legge crescita».
  12. Considerata l'esigenza di semplificazione procedimentale, il comune beneficiario che ottemperi agli adempimenti informativi di cui al comma 10 è esonerato dall'obbligo di presentazione del rendiconto dei contributi straordinari di cui all'articolo 158 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.
  13. Oltre ai controlli istruttori finalizzati ad attivare il flusso dei trasferimenti in favore dei comuni, il Ministero dello sviluppo economico, anche avvalendosi di società in house, effettua, in collaborazione con il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, controlli a campione sulle attività realizzate con i contributi di cui al presente articolo, secondo modalità definite con apposito decreto ministeriale.
  14. Agli oneri relativi alle attività istruttorie e di controllo derivanti dal presente articolo si provvede a valere sulle risorse di cui al comma 1, fino all'importo massimo di euro 1.760.000,00.