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Articolo aggiuntivo n. 29.012 al ddl C.1807 in riferimento all'articolo 29.
  • status: Inammissibile

testo emendamento del 21/05/19

  Dopo l'articolo 29, aggiungere il seguente:

Art. 29-bis.
(Proroga convenzione con il Centro di produzione S.p.A.)

  1. Nelle more della stipula di una nuova convenzione per la trasmissione delle sedute parlamentari, informata a nuovi e più efficienti criteri economico-funzionali, anche in relazione alle tecnologie trasmissive impiegate e ai servizi offerti dalla società concessionaria del servizio pubblico radiotelevisivo, e al fine di garantire continuità operativa e tutela dei lavoratori coinvolti, il Ministero dello sviluppo economico è autorizzato a prorogare, per il secondo semestre 2019, la convenzione in essere con il Centro di produzione S.p.A., di cui all'articolo 1, comma 1, della legge 11 luglio 1998, n. 224. A tal fine, è autorizzata la spesa di 3,5 milioni di euro per l'anno 2019.
  2. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 1 del presente articolo, pari ad euro 3,5 milioni per l'anno 2019, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per gli interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.