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Articolo aggiuntivo n. 26.09 al ddl C.1807 in riferimento all'articolo 26.
  • status: Inammissibile

testo emendamento del 21/05/19

  Dopo l'articolo 26 aggiungere il seguente:

Art. 26-bis.
(Stanziamenti per attività di analisi strategica del mercati)

  1. All'articolo 6, comma 4, della legge 20 ottobre 1990, n. 304, le parole «Al relativo onere, stimato in lire 450 milioni annui, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1990-1992, al capitolo 6856 dello stato di previsione del ministero del tesoro per l'anno finanziario 1990, all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento “Interventi rivolti ad incentivare l'esportazione di prodotti”, sono sostituite dalle seguenti: “Al relativo onere si provvede in sede di riparto delle risorse annualmente destinate alla realizzazione delle attività promozionali al Fondo per la promozione del made in Italy, fino ad un importo massimo di euro 200.000 annui.”».