Proposta di modifica n. 26.2 al ddl C.1807 in riferimento all'articolo 26.
  • status: Approvato (Id. em. 26.7, 26.18, 26.16, 26.022, 26.024)

testo emendamento del 21/05/19

  Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:
  6-bis. Al fine di sostenere le imprese e gli investimenti in ricerca, all'articolo 30 del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) al comma 3, l'ultimo periodo è sostituito dal seguente: «La ricognizione delle risorse non utilizzate può essere effettuata dalla Cassa depositi e prestiti S.p.A. a partire dal 2019, con cadenza almeno biennale e con riferimento al 31 dicembre dell'anno precedente, mediante:
   a) la verifica degli atti pubblicati nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana per le risorse già destinate ad interventi in relazione ai quali non siano ancora stati pubblicati i decreti ministeriali contenenti i requisiti e le condizioni per l'accesso ai finanziamenti agevolati o le modalità per la presentazione delle istanze di accesso alle agevolazioni;
   b) i dati ad essa forniti dalle amministrazioni pubbliche titolari degli interventi agevolativi che accedono al FRI per le risorse eccedenti l'importo necessario alla copertura finanziaria delle istanze presentate a valere sul bandi per i quali al 31 dicembre dell'anno a cui si riferisce ciascuna ricognizione siano chiusi i termini di presentazione delle domande, le risorse derivanti da rimodulazione o rideterminazione delle agevolazioni concedibili, le risorse rinvenienti da atti di ritiro delle agevolazioni comunque denominati, e formalmente perfezionati, quali revoca e decadenza, per la parte non erogata, ovvero erogata e rimborsata. Nel caso in cui le predette amministrazioni non comunichino, entro due mesi dalla relativa richiesta, le necessarie informazioni, la Cassa depositi e prestiti S.p.A. può procedere alla ricognizione sulla base delle eventuali evidenze a sua disposizione;
   c) le proprie scritture contabili per le risorse provenienti dai rientri di capitale dei finanziamenti già erogati, rivenienti dai pagamenti delle rate dei finanziamenti ovvero dalle estinzioni anticipate dei finanziamenti, non costituenti causa di revoca delle agevolazioni ai sensi della disciplina di riferimento.»;
   b) dopo il comma 3 è inserito il seguente: «3-bis. Per le finalità di cui al comma 3 e all'articolo 1, comma 355, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, la ricognizione delle risorse non utilizzate effettuata ai sensi del comma 3 è comunicata dalla Cassa depositi e prestiti S.p.A. alla Presidenza del Consiglio del ministri – Dipartimento per la programmazione e il coordinamento della politica economica, al Ministero dello sviluppo economico e al Ministero dell'economia e delle finanze»;
   c) al comma 4 le parole: «le modalità di ricognizione delle risorse non utilizzate di cui al comma 3, nonché» sono soppresse le parole «delle predette risorse» sono sostituite dalle seguenti: «delle risorse di cui al comma 3».

nuova formulazione del 11/06/19

  Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:
  6-bis. Al fine di sostenere le imprese e gli investimenti in ricerca, all'articolo 30 del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) al comma 3, il secondo periodo è sostituito dal seguente: «La ricognizione delle risorse non utilizzate può essere effettuata dalla Cassa depositi e prestiti S.p.a. a partire dall'anno 2019, con cadenza almeno biennale e con riferimento al 31 dicembre dell'anno precedente, mediante:
    a) la verifica degli atti pubblicati nella Gazzetta Ufficiale per le risorse già destinate a interventi in relazione ai quali non siano ancora stati pubblicati i decreti ministeriali contenenti i requisiti e le condizioni per l'accesso ai finanziamenti agevolati o le modalità per la presentazione delle istanze di accesso alle agevolazioni;
    b) i dati a essa forniti dalle amministrazioni pubbliche titolari degli interventi agevolativi che accedono al FRI per le risorse eccedenti l'importo necessario alla copertura finanziaria delle istanze presentate a valere sui bandi per i quali, al 31 dicembre dell'anno a cui si riferisce ciascuna ricognizione, siano chiusi i termini di presentazione delle istanze, per le risorse derivanti da rimodulazione o rideterminazione delle agevolazioni concedibili e per le risorse rivenienti da atti di ritiro delle agevolazioni comunque denominati e formalmente perfezionati, quali revoca e decadenza, per la parte non erogata, ovvero erogata e rimborsata. Nel caso in cui le predette amministrazioni pubbliche non comunichino, entro due mesi dalla relativa istanza, le necessarie informazioni, la Cassa depositi e prestiti S.p.a. può procedere alla ricognizione sulla base delle eventuali evidenze a sua disposizione;
    c) le proprie scritture contabili per le risorse provenienti dai rientri di capitale dei finanziamenti già erogati, rivenienti dai pagamenti delle rate dei finanziamenti ovvero dalle estinzioni anticipate dei finanziamenti, non costituenti causa di revoca delle agevolazioni ai sensi della disciplina di riferimento»;
   b) dopo il comma 3 è inserito il seguente:
  «3-bis. Per le finalità di cui al comma 3 del presente articolo e all'articolo 1, comma 355, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, la ricognizione delle risorse non utilizzate effettuata ai sensi del citato comma 3 è comunicata dalla Cassa depositi e prestiti S.p.a. alla Presidenza del Consiglio dei ministri – Dipartimento per la programmazione e il coordinamento della politica economica, al Ministero dello sviluppo economico e al Ministero dell'economia e delle finanze»;
   c) al comma 4, le parole: «le modalità di ricognizione delle risorse non utilizzate di cui al comma 3, nonché» sono sostituite dalle seguenti: «, sentita la Cassa depositi e prestiti,» e le parole: «delle predette risorse» sono sostituite dalle seguenti: «delle risorse di cui al comma 3».