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Proposta di modifica n. 25.4 al ddl C.1807 in riferimento all'articolo 25.
  • status: Inammissibile

testo emendamento del 21/05/19

  Dopo il comma 2, aggiungere i seguenti:
  3. Ferma restando l'approvazione del Piano di cessione degli immobili pubblici con apposito decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, la dismissione dei terreni da attuare negli anni 2019, 2020 e 2021 deve avvenire con le seguenti limitazioni finalizzate alla integrità del patrimonio naturale inteso più strettamente come «bene comune».

  4. È vietata la dismissione di terreni demaniali soggetti ad uso civico.
  5. È vietata la dismissione di terreni demaniali ricadenti all'interno delle aree naturali protette di livello statale, regionale o provinciale, nonché nelle aree contigue alle stesse.
  6. È vietata in generale la dismissione di terreni demaniali ricoperti da boschi e foreste, intesi come «beni diffusi» vincolati ope legis anche ai fini dell'assorbimento di CO2, nel rispetto dell'Accordo sul clima di Parigi.
  7. È vietata inoltre la dismissione di terreni soggetti a vincolo paesaggistico o urbanistico di inedificabilità.
  8. Su tutti i terreni oggetto comunque di dismissioni è sempre concesso il diritto di prelazione esercitabile da altri soggetti pubblici o da enti di pubblica utilità; anche per tal fine per ogni terreno da dismettere deve essere sempre attivato un pubblico dibattito.
  9. Tutti i terreni ancora del pubblico demanio così come quelli dismessi debbono risultare in apposito elenco costantemente aggiornato, pubblicato in un unico albo pretorio nazionale online.