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Articolo aggiuntivo n. 23.02 al ddl C.1807 in riferimento all'articolo 23.

testo emendamento del 21/05/19

  Dopo l'articolo 23, aggiungere il seguente:

Art. 23-bis.
(Leasing pubblico)

  1. Alla legge 24 dicembre 2003, n. 350, articolo 3, il comma 17 è sostituito dal seguente:
  «17. Per gli enti di cui al comma 16, costituiscono indebitamento, agli effetti dell'articolo 119, sesto comma, della Costituzione, l'assunzione di mutui, l'emissione di prestiti obbligazionari, le cartolarizzazioni relative a flussi futuri di entrata, a crediti e a attività finanziarie e non finanziarie, l'eventuale somma incassata al momento del perfezionamento delle operazioni derivate di swap (cosiddetto upfront), le operazioni di leasing finanziario stipulate dal 1o gennaio 2015 ad eccezione di quelle stipulate ai sensi dell'articolo 187 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, purché rispondenti ai criteri di cui agli articoli 3, lettera e), e 180 del medesimo decreto, il residuo debito garantito dall'ente a seguito della definitiva escussione della garanzia. Inoltre, costituisce indebitamento il residuo debito garantito a seguito dell'escussione della garanzia per tre annualità consecutive fermo restando il diritto di rivalsa nei confronti del debitore originario.».

  2. All'articolo 187 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, sono apportate le seguenti modifiche:
   a) Dopo il comma 2, inserire il seguente:
  «2-bis. Al fine di agevolare le attività di supporto alle stazioni appaltanti, e con riferimento a quanto previsto al comma 2 dell'articolo 213, l'ANAC, di concerto con il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e Banca d'Italia, sentita l'Assilea e le associazioni maggiormente rappresentative del settore, redige bandi-tipo secondo i principi contenuti nell'articolo 187 del presente decreto legislativo»;
   b) È aggiunto in fine il seguente comma:
  «8. Per agevolare la realizzazione, l'acquisizione e il completamento di opere pubbliche o di pubblica utilità attraverso lo strumento della locazione finanziaria, la banca o l'intermediario finanziario, iscritto nell'albo di cui all'articolo 106 del decreto legislativo 1o settembre 1993, n. 385, possono avvalersi del supporto delle risorse di Cassa Depositi e prestiti.».