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Proposta di modifica n. 23.1 al ddl C.1807 in riferimento all'articolo 23.

testo emendamento del 21/05/19

  Dopo il comma 2, è aggiunto il seguente:
  2-bis. Al fine di favorire l'acquisto di titoli cartolarizzati nell'ambito di operazioni di cartolarizzazione aventi ad oggetto crediti verso imprese di qualunque dimensione, all'articolo 5, comma 8-quater, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) al primo periodo, le parole: piccole e medie sono soppresse;
   b) dopo il primo periodo, è aggiunto il seguente: Al medesimo fine, Cassa depositi e prestiti S.p.A. può intervenire in operazioni di cartolarizzazione senza cessioni di attivi;
   c) al secondo periodo, le parole: dei predetti titoli, sono sostituite dalle seguenti parole: e gli interventi di cui al presente comma, dopo la parola: garantiti sono aggiunte le seguenti parole: a titolo oneroso e dopo le parole: Ministro dell'economia e delle finanze, sono aggiunte le seguenti parole: di concerto con il Ministro dello sviluppo economico, nel rispetto della normativa europea in materia di aiuti di Stato.
   d) al terzo periodo, dopo le parole: si provvede, sono aggiunte le seguenti parole: nel limite individuato dal predetto decreto tra le parole: a valere sulle disponibilità sono inserite le seguenti parole: di un'apposita sezione dopo le parole: della legge 23 dicembre 1996, n. 662 sono aggiunte le seguenti parole:, dedicata alle garanzie su operazioni di cartolarizzazione di crediti di imprese, nel quale confluiscono i corrispettivi versati per la garanzia dello Stato, nonché le risorse che risultino inutilizzate di anno in anno a partire dal 2019 a valere sull'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 361, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, ed eventuali ulteriori apporti finanziari da parte di amministrazioni ed enti pubblici, anche a valere su risorse europee.