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Articolo aggiuntivo n. 19.04 al ddl C.1807 in riferimento all'articolo 19.
  • status: Inammissibile

testo emendamento del 21/05/19

  Dopo l'articolo 19, aggiungere il seguente:

Art. 19-bis.
(Misure di sostegno alla genitorialità)

  1. Dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, quale prestazione universale di sostegno alla genitorialità e alla conciliazione tra vita professionale e vita privata, è riconosciuto a ogni madre lavoratrice dipendente o autonoma, un contributo per ogni figlio nato o adottato, nel limite di seicento euro mensili per 12 mesi, fino a concorrenza delle spese di cui al comma 2, lettera b). I dodici mesi sono conteggiati anche in forma non continuativa.
  2. Il contributo di cui al comma 1:
   a) può essere fruito fino al compimento del terzo anno di età del figlio o del terzo anno di ingresso nel nucleo familiare a seguito dell'adozione;
   b) è riconosciuto quale rimborso delle spese sostenute e debitamente certificate per servizi di baby-sitting o di assistenza personale, per le rette e l'iscrizione ad asili nido, servizi per l'infanzia, servizi privati accreditati, centri estivi.

  3. Il contributo di cui al comma 1, non è conteggiato:
   a) ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche e dell'imposta locale sui redditi, ai sensi dell'articolo 34, terzo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601;
   b) ai fini del calcolo dell'ISEE, di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013, n. 159;
   c) ai fini dell'eventuale erogazione del reddito di cittadinanza, di cui al decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26.

  4. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da emanarsi entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono definiti criteri e modalità di erogazione del contributo, nei limiti delle risorse di cui al comma 5. Il medesimo decreto definisce altresì le condizioni e le cause di decadenza del contributo di cui al presente articolo, nonché le modalità di recupero delle eventuali somme indebitamente percepite.
  5. Dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono abrogate le seguenti disposizioni di legge:
   a) articolo 1, comma 125, legge 23 dicembre 2014, n. 190;
   b) articolo 1, comma 353, legge 11 dicembre 2016, n. 232;
   c) articolo 1, comma 355, legge 11 dicembre 2016, n. 232.

  6. A copertura degli oneri di cui al presente articolo nei limiti di 1.200 milioni di euro per l'anno 2019 e di 2.500 milioni di euro a decorrere dal 2020 si provvede a valere sulle maggiori risorse derivanti da interventi di razionalizzazione e revisione della spesa pubblica. Entro la data del 15 ottobre 2019, mediante interventi di razionalizzazione e di revisione della spesa pubblica, sono approvati, provvedimenti regolamentari e amministrativi che assicurano minori spese pari a 1.200 milioni per l'anno 2019. Entro la data del 15 febbraio 2020, sempre mediante interventi di razionalizzazione e revisione della spesa pubblica, sono approvati, provvedimenti regolamentari e amministrativi che assicurano minori spese pari a 400 milioni di euro dall'anno 2020. Qualora le misure previste dai precedenti periodi non siano adottate o siano adottate per importi inferiori a quelli indicati, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri da adottarsi entro il 15 dicembre 2019, per la previsione relativa a quell'anno e entro il 15 aprile 2020 per la seconda, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, previo parere delle Commissioni parlamentari competenti per materia, sono disposte variazioni delle aliquote di imposta e riduzione della misura delle agevolazioni e delle detrazioni vigenti, tali da assicurare maggiori entrate, pari agli importi di cui al precedente periodo, ferma restando la necessaria tutela, costituzionalmente garantita, dei contribuenti più deboli, della famiglia e della salute, prevedendo un limite di reddito sotto il quale non si applica la riduzione delle spese fiscali.
  7. Nel caso di scostamenti rispetto ai limiti di spesa di cui al comma 5, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, si provvede a rideterminare, conseguentemente, l'importo annuo del contributo.