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Articolo aggiuntivo n. 18.015 al ddl C.1807 in riferimento all'articolo 18.

testo emendamento del 21/05/19

  Dopo l'articolo 18 aggiungere il seguente:

Art. 18-bis.
(Obbligo di nomina di organi di controllo nelle società a responsabilità limitata)

  All'articolo 2477 del codice civile, secondo comma, la lettera c) è sostituita dalla seguente:
   « c) ha superato per due esercizi consecutivi almeno uno dei seguenti limiti: 1) totale dell'attivo dello stato patrimoniale: 4 milioni di euro; 2) ricavi delle vendite e delle prestazioni: 4 milioni di euro; 3) dipendenti occupati in media durante l'esercizio: 20 unità.».