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Articolo aggiuntivo n. 16.038 al ddl C.1807 in riferimento all'articolo 16.
  • status: Inammissibile

testo emendamento del 21/05/19

  Dopo l'articolo 16, aggiungere il seguente:

Art. 16-bis.
(Potenziamento e proroga dell'assegno di natalità)

  1. All'articolo 23-quater del decreto-legge 23 ottobre 2018, n. 119, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2018, n. 136, i commi 1 e 2 sono sostituiti con i seguenti:
  «1. L'assegno di cui all'articolo 1, comma 125, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, è riconosciuto, anche per ogni figlio nato o adottato dal 1o gennaio 2019 al 31 dicembre 2020 e, con riferimento a tali soggetti, è corrisposto esclusivamente fino al compimento del primo anno di età ovvero del primo anno di ingresso nel nucleo familiare a seguito di adozione e a condizione che il nucleo familiare di appartenenza del genitore richiedente l'assegno sia in una condizione economica corrispondente a un valore dell'indicatore della situazione economica equivalente (ISEE), stabilito ai sensi del regolamento di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013, n. 159, non superiore a 35.000 euro annui. L'importo dell'assegno di cui al primo periodo è elevato a euro 1.320 annui erogati mensilmente a decorrere dal mese di nascita o adozione. Per i nuclei familiari di appartenenza del genitore richiedente in una condizione economica corrispondente a un valore dell'ISEE non superiore a 7.000 euro annui, l'importo dell'assegno è determinato in euro 1.920 annui. In caso di figlio successivo al primo, nato o adottato tra il 1o gennaio 2019 e il 31 dicembre 2020, l'importo dell'assegno è comunque incrementato del 20 per cento.
   2. L'INPS provvede, con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, al monitoraggio dei maggiori oneri derivanti dall'attuazione del comma 1, inviando relazioni mensili al Ministro per la famiglia e le disabilità, al Ministero del lavoro e delle politiche sociali e al Ministero dell'economia e delle finanze. Nel caso in cui, in sede di attuazione del comma 1, si verifichino o siano in procinto di verificarsi scostamenti rispetto alle previsioni di spesa di 255 milioni di euro per l'anno 2019, 555 milioni di euro per l'anno 2020 e di 300 milioni di euro per l'anno 2021, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con i Ministri per la famiglia e le disabilità, del lavoro e delle politiche sociali e della salute, si provvede a rideterminare l'importo annuo dell'assegno e i valori dell'ISEE cui è condizionato l'accesso al beneficio».

  2. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro per la famiglia e le disabilità, sono definite le modalità per l'erogazione delle somme spettanti in ragione dell'ampliamento della platea dei beneficiari e dell'incremento dell'importo dell'assegno disposti ai sensi del presente articolo. Ai relativi maggiori oneri, pari a 51 milioni di euro per l'anno 2019, 315 milioni di euro per l'anno 2020 e di 300 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione della dotazione del Fondo per il reddito di cittadinanza di cui all'articolo 1, comma 255, della legge 30 dicembre 2018, n. 145. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti le occorrenti variazioni di bilancio.