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Articolo aggiuntivo n. 16.028 al ddl C.1807 in riferimento all'articolo 16.

testo emendamento del 21/05/19

  Dopo l'articolo 16, aggiungere il seguente:

Art. 16-bis.
(Riduzione del cuneo fiscale per il rilancio dei consumi)

  1. Al fine di incentivare l'occupazione stabile, in via sperimentale, a decorrere dal 1o luglio 2019 e fino al 31 dicembre 2021 e nei limiti di spesa di cui al comma 3, agli oneri contributivi per i rapporti di lavoro a tempo indeterminato derivanti dalla trasformazione di contratti di lavoro a termine si applicano, a richiesta, le seguenti misure di riduzione:
   a) 25 per cento sulla quota a carico del datore di lavoro e 5 per cento sulla quota a carico del lavoratore per la durata dei primi dodici mesi dalla data di trasformazione del contratto e comunque non oltre la data del 31 dicembre 2021;
   b) 15 per cento sulla quota a carico del datore di lavoro e 5 per cento sulla quota a carico del lavoratore per la durata del dodici mesi successivi al periodo di cui alla lettera a) e comunque non oltre la data del 31 dicembre 2021;
   c) 10 per cento sulla quota a carico del datore di lavoro e 5 per cento sulla quota a carico del lavoratore per la durata massima dei trentasei mesi successivi al periodo di cui alla lettera b) e comunque non oltre la data del 31 dicembre 2021.

  2. Al fine di promuovere il rilancio dei consumi, a decorrere dal 1o luglio 2019 e fino al 31 dicembre 2021, ai redditi da lavoro derivanti dai rapporti di cui al comma 1 le aliquote IRPEF stabilite dall'articolo 11, comma 1, del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, a richiesta, sono applicate le seguenti riduzioni:
   a) 40 per cento per la durata dei primi dodici mesi di rapporto lavorativo e comunque non oltre la data del 31 dicembre 2021;
   b) 25 per cento per la durata dodici mesi di rapporto lavorativo successivi al periodo di cui alla lettera a) e comunque non oltre la data del 31 dicembre 2021;
   c) 15 per cento per la durata dei trentasei mesi di rapporto lavorativo successivi al periodo di cui alla lettera b) e comunque non oltre la data del 31 dicembre 2021.

  3. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, valutati in 900 milioni di euro per l'anno 2019, in 1.500 milioni di euro per l'anno 2020 e in 1.800 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede nel limite di spesa pari a 900 milioni di euro per ciascuno degli anni 2019, 2020 e 2021, a valere sulle risorse di cui al comma 11 dell'articolo 12 del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni dalla legge 28 marzo 2019, n. 26; nel limite di spesa pari a 600 milioni di euro per l'anno 2020, e a 900 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede a valere sulle maggiori risorse derivanti da interventi di razionalizzazione e revisione della spesa pubblica. Entro la data del 15 aprile 2020, mediante interventi di razionalizzazione e di revisione della spesa pubblica, sono approvati provvedimenti regolamentari e amministrativi che assicurano minori spese pari a 600 milioni di euro per l'anno 2020 e a 900 milioni di euro per l'anno 2021. Qualora le misure previste dai precedenti periodi non siano adottate o siano adottate per importi inferiori a quelli indicati, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri da adottare entro il 15 settembre 2020, per la previsione relativa all'anno 2021, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, previo parere delle Commissioni parlamentari competenti per materia, sono disposte variazioni delle aliquote di imposta e riduzione della misura delle agevolazioni e delle detrazioni vigenti, tali da assicurare maggiori entrate, pari agli importi di cui al precedente periodo, ferma restando la necessaria tutela, costituzionalmente garantita, dei contribuenti più deboli, della famiglia e della salute, prevedendo un limite di reddito sotto il quale non si applica la riduzione delle spese fiscali.

  Conseguentemente, all'articolo 39, dopo il comma 1 aggiungere il seguente:
  1-bis. Al primo periodo del comma 11, dell'articolo 12 del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4 convertito, con modificazioni dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, sostituire le parole da «le correlate risorse» fino alla fine del periodo con le seguenti: «le correlate risorse sono destinate all'introduzione di misure di agevolazione fiscale in favore delle lavoratrici e dei lavoratori al fine di rilanciare i consumi.».