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Articolo aggiuntivo n. 16.041 al ddl C.1807 in riferimento all'articolo 16.
  • status: Inammissibile (Id. em. 16.027, 16.049, 16.024)

testo emendamento del 21/05/19

  Dopo l'articolo 16, aggiungere il seguente:

Art. 16-bis.
(Sostegno alla crescita economica dei coadiuvanti agricoli)

  1. Tutte le persone fisiche iscritte negli appositi elenchi comunali di cui all'articolo 11 della legge 9 gennaio 1963, n. 9, soggette al corrispondente obbligo dell'assicurazione per invalidità, vecchiaia e malattia, beneficiano delle agevolazioni tributarie previste per i coltivatori diretti. La presente disposizione ha carattere interpretativo ai sensi del comma 2 dell'articolo 1 della legge 27 luglio 2000, n. 212.
  2. Agli oneri derivanti dall'attuazione dal presente articolo, valutati in 1 milione di euro per l'anno 2019, 3 milioni di euro per l'anno 2020 e 3 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede a valere sul Fondo per gli interventi strutturali di politica economica di cui al comma 5 dell'articolo 10 del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.