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Articolo aggiuntivo n. 16.023 al ddl C.1807 in riferimento all'articolo 16.
  • status: Inammissibile (Id. em. 16.026, 16.043, 16.056)

testo emendamento del 21/05/19

  Dopo l'articolo 16, aggiungere il seguente:

Art. 16-bis.
(Sostegno alla crescita economica dell'imprenditore agricolo professionale)

  1. Al comma 1 dell'articolo 1 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99, dopo il primo periodo, sono inseriti i seguenti: «Sono iscrivibili nella gestione previdenziale ed assistenziale per l'agricoltura, in qualità di familiari coadiuvanti, i figli dello IAP che prestino il proprio lavoro in maniera abituale e prevalente nell'impresa di cui risulta titolare il genitore, che dedichino alle attività agricole, di cui all'articolo 2135 del codice civile, almeno il 50 per cento del proprio tempo di lavoro complessivo e che ricavino dalle attività medesime almeno il 50 per cento del proprio reddito globale da lavoro. Sono equiparati ai figli legittimi o legittimati i figli adottivi e gli affiliati, quelli naturali legalmente riconosciuti o giudizialmente dichiarati, quelli nati da precedente matrimonio dell'altro coniuge, nonché i minori regolarmente affidati dagli organi competenti a norma di legge».
  2. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, valutati in 1 milione di euro per l'anno 2019, 3 milioni di euro per l'anno 2020 e 3 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede, ai sensi dell'articolo 50 del presente decreto, a valere sul Fondo per gli interventi strutturali di politica economica di cui al comma 5, dell'articolo 10 del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.