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Proposta di modifica n. 9.55 al ddl S.717 in riferimento all'articolo 9.

testo emendamento del 07/08/18

Dopo il comma 2, inserire i seguenti:

        Â«2-bis. All'articolo 50-bis del decreto-legge 17 ottobre 2016 n. 189 convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016 n. 229, sono apportate le seguenti modificazioni:

            a) al comma 1, dopo le parole: ''e di 29 milioni di euro per Vanno 2018'', sono inserite le seguenti: ''di 2-9-milioni di euro per Vanno 2019 e di 29 milioni di euro per l'anno 2020''; le parole: ''fino a settecento unità per ciascuno degli anni 2017 e 2018'', sono sostituite dalle seguenti: ''fino a settecento unità per ciascuno degli anni 2017, 2018, 2019 e 2020'';

            b) al comma 1-bis le parole: ''con efficacia limitata agli anni 2017 e 2018'' sono sostituite dalle seguenti: ''con efficacia limitata agli anni 2017, 2018, 2019 e 2020'';

            c) al comma 3, l'ultimo periodo è sostituito dal seguente: ''1 contratti di collaborazione coordinata e continuativa di cui al precedente periodo posso essere rinnovati, anche in deroga al limite previsto dal comma 3-quinquies del presente articolo, per un massimo di tre volte e per una durata non superiore al 31 dicembre 2020, limitatamente alle unità dì personale che non sia stato possibile reclutare secondo le procedure di cui al comma 3''.

        2-ter. Ai maggiori oneri di cui al comma 2-bis, pari a 29 milioni di euro per l'anno 2019 e a 29 milioni di euro periranno 2020, si provvede a valere su quota parte delle maggiori risorse derivanti da interventi di razionalizzazione e revisione della spesa pubblica. A tal fine, entro il 30 agosto 2018, sono adottati provvedimenti regolamentari e amministrativi di razionalizzazione e di revisione della spesa pubblica tali da assicurare minori spese per 29 milioni di euro per l'anno 2019 e a 29 milioni di euro per l'anno 2020. Qualora le predette misure di. razionalizzazione e revisione della spesa pubblica non siano adottate o siano adottate per-importi inferiori a quelli ivi previsti, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri da adottare entro il 30 settembre 2018, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, previo parere delle Commissioni parlamentari competenti per materia, sono disposte variazioni delle aliquote di imposta e riduzione della misura delle agevolazioni e delle detrazioni vigenti, tali da assicurare maggiori entrate pari all'importo di 29 milioni di euro per l'anno 2019 e a 29 milioni di euro per l'anno 2020, ferma restando la necessaria tutela, costituzionalmente garantita, dei contribuenti più deboli, della famiglia e della salute, prevedendo un limite di reddito sotto il quale non si applica la riduzione delle spese fiscali».