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Proposta di modifica n. 14.9 al ddl C.1807 in riferimento all'articolo 14.

testo emendamento del 21/05/19

  Sostituire l'articolo 14 con il seguente:

Art. 14.
(Enti associativi assistenziali e bande musicali)

  1. Al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, apportare le seguenti modifiche:
   a) all'articolo 67, comma 1, alla lettera m), dopo le parole «compensi erogati ai direttori artistici» sono inserite le seguenti «ai formatori e»;
   b) all'articolo 148, al comma 3, dopo le parole «religiose,» sono inserite le seguenti «assistenziali, sportive e per le bande musicali»;
   c) all'articolo 149, comma 4, alla fine sono aggiunte le seguenti parole «nonché alle bande musicali».

  2. Alle bande musicali si applica il regime tributario previsto per le associazioni sportive dilettantistiche di cui alla legge 16 dicembre 1991, n. 398 e successive modificazioni.
  3. All'articolo 30, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito con modificazioni dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, al comma 3-bis dopo le parole «Comitato olimpico nazionale italiano» sono aggiunte le seguenti «nonché alle bande musicali legalmente costituite».