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Articolo aggiuntivo n. 9.0.1 al ddl S.717 in riferimento all'articolo 9.
  • status: Inammissibile (Improponibile)

testo emendamento del 07/08/18

Dopo l'articolo, è inserito il seguente:

«Art. 9-bis.

(Proroga dell'applicazione delle sanzioni per fatture emesse con modalità diverse da quella elettronica)

        All'articolo 1, comma 917, lettera b), della legge 27 dicembre 2017, n. 205, alla fine, è aggiunto il seguente periodo: "In ogni caso, non si applicano le sanzioni di cui all'articolo 1, comma 6, del decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 127 per le fatture emesse, sino al 31 dicembre 2018, con modalità diverse da quelle previste dal medesimo articolo 1, comma 3, del citato decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 127, qualora l'imposta sia stata comunque regolarmente assolta"».

        Alla copertura dei maggiori oneri derivanti dalla presente disposizione, pari a 3.500.000 euro per l'anno 2018, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del «Fondo speciale di parte corrente»iscritto ai fini del bilancio triennale,2018-2020 nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali», missione «Fondi da ripartire»dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con proprio decreto, le occorrenti variazioni di bilancio.