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Articolo aggiuntivo n. 13.07 al ddl C.1807 in riferimento all'articolo 13.

testo emendamento del 21/05/19

  Dopo l'articolo 13, aggiungere il seguente:

Art. 13-bis.

  1. All'articolo 1 della legge 11 dicembre 2016, n. 232 sono apportate le seguenti modifiche:
   a) il comma 88 è sostituito dai seguenti;
   «88. Gli enti di previdenza obbligatoria di cui al decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 509, e al decreto legislativo 10 febbraio 1996, n. 103, possono destinare agli investimenti qualificati indicati al comma 89 del presente articolo nonché ai piani di risparmio a lungo termine di cui al comma 100 del presente articolo, somme entro la quota massima del 10 per cento dell'attivo patrimoniale risultante dal rendiconto dell'esercizio relativo all'anno precedente.
   88-bis. La quota massima di cui al comma precedente è elevata al 13,5 per cento nel caso in cui risulti investita in strumenti di cui alla lettera b-ter del comma 89 una percentuale non inferiore all'1 per cento dell'attivo patrimoniale risultante dal rendiconto dell'esercizio relativo all'anno precedente»;
   b) al comma 89 dopo la lettera b-ter è aggiunta la seguente:
   « b-quater) strumenti finanziari, ammessi alle negoziazioni sui sistemi multilaterali di negoziazione, emessi da PMI ammissibili, come definite dal decreto del Ministro dello sviluppo economico 30 aprile 2019;».

  2. È fatto salvo il riconoscimento del beneficio fiscale sui redditi finanziari derivanti dagli investimenti già effettuati ai sensi dell'articolo 1, comma 88 e seguenti della legge n. 232 del 2016 come modificati dal presente articolo, alla data di entrata in vigore del presente decreto-legge.