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Articolo aggiuntivo n. 12.023 al ddl C.1807 in riferimento all'articolo 12.

testo emendamento del 21/05/19

  Dopo l'articolo 12, aggiungere il seguente:

Art. 12-bis.
(Tenuta della contabilità in forma meccanizzata)

  1. Al comma 4-quater dell'articolo 7 del decreto-legge 10 giugno 1994, n. 357, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1994, n. 489, le parole: «la tenuta dei registri di cui agli articoli 23 e 25 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, con sistemi elettronici» sono sostituite dalle seguenti: «la tenuta di qualsiasi registro contabile con sistemi elettronici su qualsiasi supporto».