Articolo aggiuntivo n. 12.026 al ddl C.1807 in riferimento all'articolo 12.

testo emendamento del 21/05/19

  Dopo l'articolo 12, aggiungere il seguente:

Art. 12-bis.
(Cedibilità dei crediti IVA trimestrali)

  1. All'articolo 5, comma 4-ter, del decreto-legge 14 marzo 1988, n. 70, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 maggio 1988, n. 154, dopo le parole: «dalla dichiarazione annuale» sono inserite le seguenti: «o del quale è stato chiesto il rimborso in sede di liquidazione trimestrale,».
  2. La disposizione di cui al comma 1 si applica ai crediti dei quali sia chiesto il rimborso a decorrere dal 1o gennaio 2020.
  3. Le amministrazioni interessate provvedono alle attività relative all'attuazione del presente articolo nell'ambito delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.