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Articolo aggiuntivo n. 12.014 al ddl C.1807 in riferimento all'articolo 12.

testo emendamento del 21/05/19

  Dopo l'articolo 12, aggiungere il seguente:
  1. All'articolo 15 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, è aggiunto, in fine, il seguente comma:
  «4. Dall'imposta lorda si detrae un importo pari al 20 per cento per le spese documentate tramite fattura o scontrino sostenute dal contribuente fino ad un massimo annuo di 1.000 euro, per l'acquisto di prodotti alimentari e non alimentari destinati a lattanti di età inferiore a dodici mesi. Tale detrazione opera per i redditi complessivi pari o inferiori a 40.000 euro. Per le famiglie con più di un figlio, l'importo della detrazione è stabilito in ragione del numero dei figli».

  1-bis. Agli oneri derivanti dal comma 1, pari a 200 milioni di euro a decorrere dall'anno 2019 si provvede a valere sul fondo di cui all'articolo 1, comma 255, della legge n. 145 del 2018.