Articolo aggiuntivo n. 12.02 al ddl C.1807 in riferimento all'articolo 12.
  • status: Inammissibile

testo emendamento del 21/05/19

  Dopo l'articolo 12, aggiungere il seguente:

Art. 12-bis.

  All'articolo 1 comma 913, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, dopo il primo periodo è aggiunto il seguente: «Le disposizioni di cui ai commi 910 e 911 non si applicano agli anticipi della retribuzione corrisposti in favore del personale marittimo a bordo di navi impiegate in traffico internazionale secondo quanto previsto dai contratti collettivi nazionali di lavoro per il settore privato dell'industria armatoriale stipulati dalle organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative a livello nazionale e in ogni caso in misura non superiore a 500 euro mensili».