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Articolo aggiuntivo n. 11.02 al ddl C.1807 in riferimento all'articolo 11.

testo emendamento del 21/05/19

  Dopo l'articolo 11, aggiungere il seguente:

Art. 11-bis.

  1. Al secondo comma dell'articolo 2556 del Codice civile, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «In caso di scrittura privata di affitto d'azienda, l'autenticazione della sottoscrizione e il deposito dell'atto possono essere effettuati da professionisti iscritti all'Albo circondariale degli avvocati e all'Albo dei dottori commercialisti ed esperti contabili».