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Articolo aggiuntivo n. 10.05 al ddl C.1807 in riferimento all'articolo 10.
  • status: Inammissibile

testo emendamento del 21/05/19

  Dopo l'articolo 10 aggiungere il seguente:

Art. 10-bis.
(Istituzione del contributo ecologico)

  1. A partire dal 1o gennaio 2020, al fine di promuovere l'attuazione di politiche e misure per lo sviluppo sostenibile e per la green economy è istituito un contributo ecologico per favorire il perseguimento di un progressivo contenimento delle emissioni di anidride carbonica (CO2), nonché dei gas climalteranti, derivanti dal consumo di combustibili fossili impiegati in processi di combustione.
  2. Il contributo ecologico di cui al comma 1 è stabilito in 20 euro per tonnellata di CO2 prodotta.
  3. Il contributo ecologico è ricalcolato ogni due anni sulla base dei seguenti criteri:
   a) se la riduzione delle emissioni di CO2 è stata superiore a quella prevista dagli accordi sottoscritti in ambito europeo e internazionale, il contributo ecologico di cui alla comma 2 è diminuito a 10 euro per tonnellata di CO2 prodotta;
   b) se la riduzione delle emissioni di CO2 è stata inferiore a quella necessaria a rispettare i predetti accordi, il contributo di cui comma 2 è aumentato ad almeno 30 euro per tonnellata di CO2 prodotta.

  4. Il contributo ecologico è versato, a titolo di acconto, in rate trimestrali sulla base dei quantitativi impiegati nell'anno precedente. Il versamento a saldo si effettua alla fine del primo trimestre dell'anno successivo unitamente alla presentazione di apposita dichiarazione annuale con i dati dei quantitativi impiegati nell'anno precedente, nonché al versamento della prima rata di acconto. Le somme eventualmente versate in eccedenza sono detratte dal versamento della prima rata di acconto e, ove necessario, delle rate successive. In caso di cessazione dell'impianto nel corso dell'anno, la dichiarazione annuale e il versamento a saldo sono effettuati nei due mesi successivi.
  5. In caso di inosservanza dei termini di versamento previsti al comma 4 si applica la sanzione amministrativa pecuniaria dal doppio al quadruplo più dell'imposta dovuta, fermi restando i princìpi generali stabiliti dal decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472. Per ogni altra inosservanza delle disposizioni del medesimo comma 4 si applica la sanzione amministrativa prevista dall'articolo 50 del decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504.
  6. Le maggiori entrate derivanti dall'attuazione del presente articolo sono destinate:
   a) alla riduzione delle imposte sul reddito delle persone e delle imprese;
   b) a favorire attraverso contributi gli investimenti in efficienza energetica nei settori interessati dalla green economy;
   c) ai progetti di recupero e riqualificazione ambientale.