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Proposta di modifica n. 10.7 al ddl C.1807 in riferimento all'articolo 10.
  • status: Approvato

testo emendamento del 21/05/19

  Dopo il comma 3 aggiungere il seguente:
  3-bis. Per gli interventi di cui all'articolo 16-bis, comma 1, lettera h), dei del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, i soggetti beneficiari della detrazione possono optare per la cessione del corrispondente credito ai fornitori che hanno effettuato gli interventi ovvero ad altri soggetti privati, con la facoltà di successiva cessione del credito. La cessione del credito ad istituti di credito e a intermediari finanziari è consentita ai soli soggetti di cui all'articolo 14, comma 2-ter, del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013, n. 90, si applicano, in quanto compatibili, le modalità attuative definite con i provvedimenti del direttore dell'Agenzia delle entrate del 28 agosto 2017 n. 165110 e del 18 aprile 2019 n. 100372.

nuova formulazione del 17/06/19

  Dopo il comma 3 aggiungere il seguente:
  3-bis. A decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, per gli interventi di cui all'articolo 16-bis, comma 1, lettera h), del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986 n. 917, i soggetti beneficiari della detrazione possono optare per la cessione del corrispondente credito in favore dei fornitori dei beni e servizi necessari alla realizzazione degli interventi. Il fornitore dell'intervento ha a sua volta facoltà di cedere il credito d'imposta ai propri fornitori di beni e servizi, con esclusione della possibilità di ulteriori cessioni da parte di questi ultimi. Rimane in ogni caso esclusa la cessione ad istituti di credito e ad intermediari finanziari.