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Proposta di modifica n. 10.9 al ddl C.1807 in riferimento all'articolo 10.

testo emendamento del 21/05/19

  Apportare le seguenti modificazioni:
   1) al comma 2, capoverso comma 1-octies, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «oppure per il riconoscimento di un credito di importo pari all'ammontare della detrazione spettante a fronte degli interventi di cui ai predetti commi, da erogare in un conto dedicato, non concorrente alla formazione del reddito ai fini delle imposte sui redditi, e ripartito in cinque quote annuali di pari importo»;
   2) al comma 3 aggiungere, in fine, le seguenti parole: «e all'accredito sul conto corrente dedicato del beneficiario»;
   3) dopo il comma 3 aggiungere il seguente:
  «3-bis. Agli oneri derivanti dai commi 2 e 3 si provvede, quanto a 15,2 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2019 al 2023, ai sensi dell'articolo 50 e, quanto a 10,3 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2021, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2019-2021, nell'ambito del Programma “Fondi di riserva e speciali” della missione “Fondi da ripartire” dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2019, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero».