Vai alla nuova edizione di openparlamento openparlamento

Proposta di modifica n. 10.13 al ddl C.1807 in riferimento all'articolo 10.

testo emendamento del 21/05/19

  Sostituire i commi 1 e 2 con i seguenti:
  1. All'articolo 14 del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013, n. 90, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) al comma 2-ter, primo periodo, dopo le parole: «o ad altri soggetti privati», sono aggiunte le seguenti: «ad istituti di credito e ad intermediari finanziari»;
   b) al comma 2-sexies, primo periodo, dopo le parole: «ad altri soggetti privati», sono aggiunte le seguenti: «o ad istituti di credito e ad intermediari finanziari»;
   c) al comma 2-sexies il secondo periodo è soppresso;
   d) dopo il comma 3, è inserito il seguente: «3.1. Per gli interventi di efficienza energetica di cui al presente articolo, il soggetto avente diritto alle detrazioni può optare, in luogo dell'utilizzo diretto delle stesse, per un contributo di pari ammontare, sotto forma di sconto sul corrispettivo dovuto, anticipato dal fornitore che ha effettuato gli interventi e a quest'ultimo rimborsato sotto forma di credito d'imposta da utilizzare esclusivamente in compensazione, in cinque quote annuali di pari importo, ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, senza l'applicazione dei limiti di cui all'articolo 34 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e all'articolo 1, comma 53, della legge 24 dicembre 2007, n. 244.».

  2. All'articolo 16 dei decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013, n. 90, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) al comma 1-quinquies, secondo periodo, dopo le parole: «ed altri soggetti privati» sono aggiunte le seguenti: «o ad istituti di credito e ad intermediari finanziari»;
   b) al comma 1-quinquies il terzo periodo è soppresso;
   c) al comma 1-septies, secondo periodo, dopo le parole: «ad altri soggetti privati» sono aggiunte le seguenti: «o ad istituti di credito e ad intermediari finanziari»;
   d) al comma 1-septies il terzo periodo è soppresso;
   e) dopo il comma 1-septies, è inserito il seguente: «1-octies. Per gli interventi di adozione di misure antisismiche di cui al presente articolo, il soggetto avente diritto alle detrazioni può optare, in luogo dell'utilizzo diretto delle stesse, per un contributo di pari ammontare, sotto forma di sconto sul corrispettivo dovuto, anticipato dal fornitore che ha effettuato gli interventi e a quest'ultimo rimborsato sotto forma di credito d'imposta da utilizzare esclusivamente in compensazione, in cinque quote annuali di pari importo, ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, senza l'applicazione dei limiti di cui all'articolo 34 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e all'articolo 1, comma 53, della legge 24 dicembre 2007, n. 244.».

  Conseguentemente, dopo il comma 3 aggiungere il seguente: 3-bis. Ai maggiori oneri derivanti dal presente articolo si provvede: quanto a 14,4 milioni di euro per l'anno 2019, 6,7 milioni di euro per l'anno 2020, 5,6 milioni per l'anno 2021, 3,4 milioni per l'anno 2022, 5 milioni per l'anno 2023 e 1,9 milioni per l'anno 2030 ai sensi dell'articolo 50; quanto a 110 milioni per il 2019, 106 milioni per il 2020 e 101 milioni per il 2021 mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 255, della legge 30 dicembre 2018, n. 145.