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Articolo aggiuntivo n. 1-bis.0.12 al ddl S.741 in riferimento all'articolo 1-bis.

testo emendamento del 07/08/18

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 1-bis.1.

(Riduzione strutturale del costo del lavoro e del cuneo fiscale per i nuovi assunti Fiscalizzazione totale degli oneri sociali impropri)

        1. A decorrere dal 1º gennaio 2019, per i nuovi assunti da un datore di lavoro privato con contratto di lavoro a tutele crescenti, di cui al decreto legislativo 4 marzo 2015, n. 23, l'aliquota di contribuzione al Fondo pensioni lavoratori dipendenti (FPLD) a carico del lavoratore è ridotta di un punto percentuale, ferma restando l'aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche.

        2. Per le assunzioni ammesse all'incentivo di cui al comma 1, i datori di lavoro, ove non già esenti, sono esonerati dal versamento del contributo per il finanziamento dell'assegno per il nucleo familiare (ex C.U.A.F.). Le relative prestazioni sono erogate, alle condizioni vigenti, a valere sulla Gestione degli interventi assistenziali (GIAS).

        3. Per le assunzioni ammesse agli incentivi all'occupazione giovanile di cui all'articolo I-bis e all'articolo 1, commi da 100 a 108 e 893, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, l'aliquota ridotta e l'esonero contributivo di cui ai commi I e 2 si applicano a decorrere dal mese successivo a quello di scadenza dei predetti incentivi.

        4. L'aliquota ridotta e l'esonero contributivo di cui ai commi 1 e 2 si applicano anche nei casi di conversione, successiva alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, di un contratto a tempo determinato in contratto a tempo indeterminato e di trasformazione di un contratto di apprendistato in contratto a tempo indeterminato.

        5. L'INPS provvede, con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, al monitoraggio del numero di rapporti di lavoro attivati ai sensi del presente articolo e delle conseguenti minori entrate contributive, inviando relazioni mensili al Ministero del lavoro e delle politiche sociali e al Ministero dell'economia e delle finanze.

        6. Agli oneri derivanti dall'attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo, pari a 500 milioni di euro per l'anno 2019, 850 milioni di euro per l'anno 2020, 1.000 milioni di euro per l'anno 2021, 1.500 a decorrere dall'anno 2022, si provvede a valere sulle maggiori risorse derivanti da interventi di razionalizzazione e di revisione della spesa pubblica. A tal fine, entro il 30 novembre 2018, sono adottati provvedimenti regolamentari e amministrativi di razionalizzazione e di revisione della spesa pubblica tali da assicurare minori spese corrispondenti a detti importi. Qualora le misure di cui al secondo periodo non siano adottate o siano adottate per importi inferiori a quelli ivi previsti, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri da adottare entro il 28 febbraio 2019, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, previo parere delle Commissioni parlamentari competenti per materia, sono disposte variazioni delle aliquote di imposta e riduzioni delle agevolazioni e delle detrazioni vigenti tali da assicurare maggiori entrate pari agli importi di cui al primo periodo, ferma restando la necessaria tutela, costituzionalmente garantita, dei contribuenti più deboli, della famiglia e della salute, prevedendo un limite di reddito sotto il quale non si applica la riduzione delle spese fiscali».