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Proposta di modifica n. 7.15 al ddl C.1807 in riferimento all'articolo 7.

testo emendamento del 21/05/19

  All'articolo 7 comma 1, le parole: alla demolizione e ricostruzione degli stessi, conformemente alla normativa antisismica e con il conseguimento della classe energetica A o B, anche con variazione volumetrica rispetto al fabbricato preesistente ove consentita dalle vigenti norme urbanistiche, sono sostituite dalle seguenti: alla demolizione e ricostruzione degli stessi, anche con variazione volumetrica rispetto al fabbricato preesistente, ove consentita dalle vigenti norme urbanistiche, o, sui medesimi immobili, agli interventi di cui all'articolo 3, comma 1, lettere b), c) e d) del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, conformemente alla normativa antisismica e con il conseguimento della classe energetica A o B.