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Proposta di modifica n. 1-bis.4 al ddl S.741 in riferimento all'articolo 1-bis.

testo emendamento del 07/08/18

Sostituire il comma 1 con i seguenti:

        Â«1. A decorrere dal 1º gennaio 2019, allo scopo di rafforzare le misure finalizzate all'occupazione stabile dei giovani, l'esonero dal versamento dei contributi previdenziali di cui al comma 100, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, a carico dei datori di lavoro privati, con esclusione del settore agricolo, dei contratti di apprendistato e dei contratti di lavoro domestico, e con riferimento alle assunzioni di giovani di età inferiore ai trenta anni, con rapporti di lavoro subordinato a tempo indeterminato, è riconosciuto in misura totale, per un periodo massimo di quarantotto mesi, ferma restando l'aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche, con esclusione dei premi e contributi dovuti all'INAIL, nel limite massimo di un importo di esonero pari a 8.060 euro su base annua.

        1-bis. Agli oneri derivanti dall'attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo, pari a 2.100 milioni di euro a decorrere dall'anno 2019, si provvede a valere sulle maggiori risorse derivanti da interventi di razionalizzazione e di revisione della spesa pubblica. A tal fine, entro il 31 dicembre 2018, sono adottati provvedimenti regolamentari e amministrativi di razionalizzazione e di revisione della spesa pubblica tali da assicurare minori spese corrispondenti a detti importi.

        1-ter. Qualora le misure di cui al comma 1 non siano adottate o siano adottate per importi inferiori a quelli ivi previsti, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri da adottare entro il 28 febbraio 2019, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, previo parere delle Commissioni parlamentari competenti per materia, sono disposte variazioni delle aliquote di imposta e riduzioni delle agevolazioni e delle detrazioni vigenti tali da assicurare maggiori entrate pari agli importi di cui al predetto comma 1, ferma restando la necessaria tutela, costituzionalmente garantita, dei contribuenti più deboli, della famiglia e della salute, prevedendo un limite di reddito sotto il quale non si applica la riduzione delle spese fiscali».

        Conseguentemente sopprimere il comma 2.