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Proposta di modifica n. 5.11 al ddl C.1807 in riferimento all'articolo 5.
  • status: Inammissibile

testo emendamento del 21/05/19

  Dopo il comma 5, aggiungere i seguenti:
  5-bis. (Abilitazione scientifica nazionale). Al fine di evitare il trasferimento dei giovani ricercatori nelle università estere, all'articolo 16, comma 1, secondo periodo, della legge 30 dicembre 2010, n. 240, sostituire le parole: «L'abilitazione ha durata di sei anni» con le seguenti: «L'abilitazione ha durata di nove anni».

  5-ter. La durata dell'abilitazione scientifica nazionale conseguita nelle tornate 2012, 2013 e 2016-2018 è di nove anni.