Articolo aggiuntivo n. 4.023 al ddl C.1807 in riferimento all'articolo 4.

testo emendamento del 21/05/19

  Dopo l'articolo 4 inserire il seguente:

Art. 4-bis.
(Difesa in giudizio dell'Agenzia delle entrate-Riscossione)

  1. L'articolo 1, comma 8, del decreto-legge 22 ottobre 2016, n. 193, convertito, con modificazioni, dalla legge 1o dicembre 2016, n. 225, si interpreta nel senso che la disposizione di cui all'articolo 43, quarto comma, del testo unico di cui al regio decreto 30 ottobre 1933, n. 1611, si applica esclusivamente nei casi in cui l'Agenzia delle entrate-Riscossione, per la propria rappresentanza e difesa in giudizio, intende non avvalersi dell'Avvocatura dello Stato nei giudizi a quest'ultima riservati su base convenzionale; la medesima disposizione non si applica nei casi di indisponibilità della stessa Avvocatura dello Stato ad assumere il patrocinio.