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Articolo aggiuntivo n. 4.01 al ddl C.1807 in riferimento all'articolo 4.
  • status: Inammissibile

testo emendamento del 21/05/19

  Dopo l'articolo 4, aggiungere il seguente:

Art. 4-bis.
(Implementazione dell’Investment Management Exemption – IME)

  1. All'articolo 162 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, comma 6, le parole: «dal comma 7» sono sostituite dalle seguenti: «dai commi 6-bis, 6-ter e 7».
  2. All'articolo 162 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, dopo il comma 6 sono aggiunti i seguenti:
  «6-bis. Nonostante quanto previsto dal comma 6, non costituisce stabile organizzazione dell'impresa non residente il solo fatto che un soggetto residente, o non residente tramite propria stabile organizzazione o base fissa nel territorio dello Stato, in nome e/o per conto dell'impresa non residente o di sue controllate, dirette o indirette, ed anche se con poteri discrezionali, abitualmente concluda contratti di acquisto e/o di vendita, o comunque contribuisca, anche tramite operazioni preliminari o accessorie, all'acquisto e/o alla vendita di beni mobili e immobili, di strumenti finanziari, anche derivati ed incluse le partecipazioni al capitale o al patrimonio, e di crediti.
   6-ter. Le disposizioni del comma 6-bis si applicano a condizione che l'impresa non residente sia un fondo pensione ovvero un organismo di investimento collettivo del risparmio estero ovvero una società da questi controllata, direttamente o indirettamente, sempreché istituiti o residenti in uno Stato o territorio incluso nell'articolo 11 comma 4, lettera c) del decreto legislativo 1o aprile 1996, n. 239 e successive modificazioni; che l'impresa non residente, avendo riferimento ai beneficiari finali sia, alternativamente, partecipata da più di cinque soggetti (non correlati fra di loro), ovvero non abbia alcun beneficiario finale (tenendo conto di soggetti ad esso correlati) con una partecipazione superiore al 20 per cento; che il soggetto residente o non residente, che svolge l'attività nel territorio dello Stato in nome e/o per conto dell'impresa non residente cui al punto 1 che precede, non detenga una partecipazione ai risultati economici annuali dell'impresa non residente superiore al 25 per cento. A tal fine si considerano anche le partecipazioni agli utili spettanti a soggetti appartenenti al medesimo gruppo di tale soggetto ed, infine, che il soggetto residente, o la stabile organizzazione o la base fissa nel territorio dello Stato del soggetto non residente riceva, per l'attività svolta nel territorio dello Stato in nome e/o per conto dell'impresa non residente, anche a seguito di attività di accertamento fiscale, una remunerazione di mercato supportata dalla documentazione idonea di cui all'articolo 1, comma 6, del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471».

  3. All'articolo 162 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986 n. 917, dopo il comma 9 è aggiunto il seguente:
  «9-bis. Salva l'applicazione dell'articolo 110 comma 7, ai fini del comma 9 dell'articolo 162 la sede fissa d'affari a disposizione di un'impresa che vi svolge la propria attività, utilizzando il proprio personale, non si considera, ai fini del comma 1, a disposizione di altra impresa non residente per il solo fatto che l'attività della prima reca un beneficio alla seconda.»