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Articolo aggiuntivo n. 9.0.11 al ddl S.741 in riferimento all'articolo 9.
  • status: Respinto (vai alla votazione) (Le parole da: «Dopo» a: «euro» respinte; seconda parte preclusa)

testo emendamento del 07/08/18

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 9-bis.

(Riduzione della giocata massima sugli apparecchi da intrattenimento VLT)

        1. Ai fini della prevenzione e contrasto del riciclaggio di denaro, all'articolo 110, comma 6, lettera b), numero 1), del Regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, di approvazione del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, sono aggiunte in fine le seguenti parole: "in ogni caso l'importo complessivamente introdotto per ciascuna sessione di gioco non può superare euro 500"».