Proposta di modifica n. 1.24 al ddl C.804 in riferimento all'articolo 1.

testo emendamento del 17/07/18

  Dopo il comma 6-quater, aggiungere il seguente:
  6-quinquies. Al fine di favorire una più rapida attività di ricostruzione e di riparazione degli edifici privati danneggiati, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, il Ministero dell'economia e delle finanze, previo accordo con l'Associazione bancaria italiana, concorda senza nuovi e maggiori oneri per la finanza pubblica, tutte le iniziative necessarie volte alla concessione da parte degli istituti di credito di anticipazioni finanziarie a favore dei proprietari degli immobili danneggiati e oggetto di interventi di recupero, finalizzati all'avvio e al pagamento delle pratiche e delle notule professionali.