Proposta di modifica n. 1.7 al ddl S.1248 in riferimento all'articolo 1.

testo emendamento del 15/05/19

Al comma 1 apportare le seguenti modificazioni:

        1) Alla lettera a), premettere la seguente:

        Â«0a) all'articolo 17, comma 1, dopo la lettera h) è inserita la seguente:

            ''h-bis) concernenti lavori, servizi e forniture affidati dai Corpi dei vigili del fuoco volontari dei comuni e delle province autonome di Trento e di Bolzano e dalla componente volontaria del Corpo valdostano dei vigili del fuoco, nell'ambito delle proprie attività istituzionali, fermo restando l'obbligo del rispetto dei principi di economicità, efficacia, imparzialità, parità di trattamento, trasparenza, proporzionalità, pubblicità, tutela dell'ambiente ed efficienza energetica;''»;

        2) Alla lettera f), punto 5), dopo il capoverso «6-quater» inserire il seguente:

        Â«6-quinquies. Nelle procedure di cui al comma 2 che non hanno interesse transfrontaliero, le stazioni appaltanti, nelle indagini di mercato e nell'utilizzazione degli elenchi, possono prevedere di riservare la partecipazione alle micro, piccole e medie imprese che abbiano sede legale e operativa nel proprio territorio regionale per una quota fino al 50 per cento.»;

        3) Dopo la lettera g) inserire la seguente:

            Â«g-bis) All'articolo 38 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, dopo il comma 8 è inserito il seguente:

        ''8-bis. Ai fini dell'acquisizione di beni, servizi o lavori da parte delle stazioni appaltanti dal valore stimato pari o inferiore a 5.000 euro, non è necessaria l'acquisizione del codice identificativo gara (CIG)''.»;

        4) alla lettera h), numero 1), dopo il primo periodo inserire il seguente: «Per i lavori e per i servizi di progettazione, i consorzi stabili si qualificano mediante sommatoria dei requisiti delle consorziate»;

        5) Sostituire la lettera m) con la seguente:

            Â«m) all'articolo 77, il comma 3 è sostituito dal seguente:

        ''3. I commissari sono scelti fra gli esperti iscritti all'Albo istituito presso l'ANAC di cui all'articolo 78 e, nel caso di procedure di aggiudicazione svolte da CONSIP S.p.a, INVITALIA - Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa S.p.a. e dai soggetti aggregatori regionali di cui all'articolo 9 del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89, tra gli esperti iscritti nell'apposita sezione speciale dell'Albo, non appartenenti alla stessa stazione appaltante e, solo se non disponibili in numero sufficiente, anche tra gli esperti della sezione speciale che prestano servizio presso la stessa stazione appaltante ovvero, se il numero risulti ancora insufficiente, ricorrendo anche agli altri esperti iscritti all'Albo al di fuori della sezione speciale. Essi sono individuati dalle stazioni appaltanti mediante pubblico sorteggio da una lista di candidati costituita da un numero di nominativi almeno doppio rispetto a quello dei componenti da nominare e comunque nel rispetto del principio di rotazione. Tale lista è comunicata dall'ANAC alla stazione appaltante, entro cinque giorni dalla richiesta della stazione appaltante. La stazione appaltante può, in caso di affidamento di contratti per i servizi e le forniture di importo inferiore alle soglie di cui all'articolo 35 e per i lavori di importo inferiore a un milione di euro, nominare tutti i commissari fra il personale della stazione appaltante o tra il personale di altre stazioni appaltanti, nel rispetto del principio di rotazione. Per gli appalti di lavori di importo superiore al milione ed inferiore alla soglia di cui all'articolo 35 o per le procedure di lavori, forniture e servizi superiori alla soglia svolte interamente su piattaforme telematiche di negoziazione ai sensi articolo 58, la stazione appaltante può nominare tutti i commissari fra i componenti interni della stazione appaltante o tra il personale di altre stazioni appaltanti, nel rispetto del principio di rotazione, escluso il Presidente. La nomina dei commissari tra il personale della pubblica amministrazione è effettuata dalle amministrazioni sulla base di regole di competenza e trasparenza preventivamente individuate in apposito atto. Tali disposizioni si applicano anche alle centrali regionali di committenza e ai soggetti aggregatori i quali possono nominare i commissari interni anche fra il personale delle stazioni appaltanti per cui operano''.»;

        6) Alla lettera n), sopprimere il punto n. 4).

        7) Dopo la lettera ee), inserire la seguente:

            Â«ee-bis) all'articolo 178, il comma 8-bis è abrogato.»;

        8) Alla lettera ff), dopo le parole: «dalla legge 30 luglio 2010, n. 122,», inserire le seguenti: «nonché i soggetti di cui all'articolo 2, numero 3), del regolamento (UE) 2015/1017, secondo quanto previsto nella comunicazione (COM (2015) 361 final) della Commissione europea del 22 luglio 2015,».

        9) Dopo la lettera ii), inserire la seguente:

            Â«ii-bis) all'articolo 215, il comma 3 è sostituito dal seguente:

        ''3. Il Consiglio superiore dei lavori pubblici esprime parere obbligatorio sui progetti definitivi di lavori pubblici di competenza statale, o comunque finanziati per almeno il 50 per cento dallo Stato, di importo superiore ai 50 milioni di euro, nell'ambito delle procedure di cui all'articolo 14 comma 2 della legge 7 agosto 1990, n. 241, nonché parere sui progetti delle altre stazioni appaltanti che siano pubbliche amministrazioni, sempre superiori a tale importo, ove esse ne facciano richiesta. Per i lavori pubblici di importo inferiore a 50 milioni di euro, le competenze del Consiglio superiore sono esercitate dai comitati tecnici amministrativi presso i Provveditorati interregionali per le opere pubbliche. Qualora il lavoro pubblico di importo inferiore a 50 milioni di euro, presenti elementi di particolare rilevanza e complessità il provveditore sottopone il progetto, con motivata relazione illustrativa, al parere del Consiglio superiore''.

        Conseguentemente, all'articolo 114 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, dopo il comma 8, è aggiunto il seguente:

        ''8-bis. I contratti pubblici di cui al presente Capo sono esclusi dall'applicazione dell'articolo 215 comma 3-bis''.»;

        10) Alla lettera mm), numero 7), capoverso «27-octies», dopo le parole: «e 150, comma 2» inserire le seguenti: «nonché le linee guida e gli altri provvedimenti adottati ai sensi del comma 2 dell'articolo 213 del presente codice».