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Articolo aggiuntivo n. 20.0.1 al ddl S.1248 in riferimento all'articolo 20.

testo emendamento del 15/05/19

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 20-bis.

(Misure straordinarie per l'equilibrio corrente dei liberi consorzi comunali e delle città metropolitane siciliane e della regione Siciliana)

        1. I liberi consorzi comunali e le città metropolitane della Regione siciliana, in deroga alle vigenti disposizioni generali in materia di contabilità pubblica, sono autorizzati a:

            a) approvare il rendiconto della gestione degli esercizi 2018 e precedenti, anche se il relativo bilancio di previsione non è stato deliberato. In tal caso, nel rendiconto della gestione, le voci riguardanti le ''Previsioni definitive di competenza'' e le ''Previsioni definitive di cassa'' sono valorizzate indicando gli importi effettivamente gestiti nel corso dell'esercizio, ai sensi dell'articolo 163, comma 1, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

            b) predisporre un bilancio di previsione solo annuale per l'esercizio 2019;

            c) utilizzare nel 2019, ai sensi dell'articolo 187 del decreto legislativo n. 267 del 2000, anche in sede di approvazione del bilancio di previsione, l'avanzo di amministrazione libero, destinato e vincolato per garantire il pareggio finanziario e gli equilibri stabiliti dall'articolo 162 del medesimo decreto legislativo n. 267 del 2000;

            d) nel 2019, in caso di esercizio provvisorio o gestione provvisoria, ad applicare l'articolo 163 del decreto legislativo n. 267 del 2000, con riferimento all'ultimo bilancio di previsione approvato e, al fine di utilizzare le risorse pubbliche trasferite per la realizzazione di interventi infrastrutturali, effettuare con delibera consiliare, le necessarie variazioni, in entrata e in uscita, per lo stesso importo, che sono recepite al momento dell'elaborazione ed approvazione del bilancio di previsione.».