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Proposta di modifica n. 23.4 al ddl S.1248 in riferimento all'articolo 23.

testo emendamento del 15/05/19

Al comma 1, lettera a), sostituire il capoverso «2-bis» con il seguente:

        Â«2-bis. L'affidamento degli incarichi di progettazione e dei servizi di architettura e ingegneria ed altri servizi tecnici e per l'elaborazione degli atti di pianificazione e programmazione urbanistica in conformità agli indirizzi definiti dal Commissario straordinario per importi fino a 40 mila euro avviene mediante affidamento diretto, per importi superiori a 40 mila euro e inferiori a quelli di cui all'articolo 35 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, avviene, mediante procedure negoziate previa consultazione di almeno dieci professionisti iscritti nell'elenco speciale di cui all'articolo 34 del presente decreto. Fatta eccezione per particolari e comprovate ragioni connesse alla specifica tipologia e alla dimensione dell'intervento, le stazioni appaltanti, secondo quanto previsto dal comma 4 dell'articolo 26 affidano la redazione della progettazione al livello esecutivo. Agli oneri derivanti dall'affidamento degli incarichi di progettazione e di quelli previsti dall'articolo 23, comma il, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, si provvede con le risorse di cui all'articolo 4, comma 3, del presente decreto».