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Proposta di modifica n. 9.54 al ddl S.741 in riferimento all'articolo 9.

testo emendamento del 07/08/18

Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:

        Â«5-bis. Le somme erogate dagli apparecchi previsti dall'articolo 110, comma 6, letterea) e b), del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773 sono effettuate esclusivamente in forma elettronica mediante carte nominative.