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Articolo premissivo n. 01.01 al ddl C.506 in riferimento all'articolo 1.

testo emendamento del 14/05/19

  All'articolo 1, premettere il seguente:

Art. 01.

  1. All'articolo 156 del codice civile sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) al primo comma dopo le parole: «pronunziando la separazione,» sono inserite le seguenti: «dispone in conformità agli accordi o convenzioni prematrimoniali di cui all'articolo 162-bis, curandone l'esecuzione o, in mancanza di tali accordi,;»;
   b) al quarto comma dopo le parole: «che pronunzia la separazione» sono inserite le seguenti: «, in mancanza di accordi o convenzioni stipulati ai sensi dell'articolo 162-bis».

  2. All'articolo 162 del codice civile dopo il quarto comma è aggiunto, in fine, il seguente:
  «Fatto salvo quanto stabilito dall'articolo 160, è consentita, ai soggetti di cui al medesimo articolo ed alle parti dell'unione civile, la stipula di accordi o convenzioni prematrimoniali di natura patrimoniale prima della celebrazione del matrimonio ovvero prima della costituzione dell'unione civile, ai sensi dell'articolo 162-bis».

  3. Dopo l'articolo 162 del codice civile è inserito il seguente:

«Art. 162-bis.

(Disciplina degli accordi o convenzioni prematrimoniali)
   I futuri coniugi, prima di contrarre matrimonio, e le parti dell'unione civile, prima della sua costituzione, possono stipulare accordi o convenzioni prematrimoniali diretti a disciplinare i rapporti patrimoniali in caso di separazione personale, di scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio e dell'unione civile. Gli accordi o le convenzioni prematrimoniali, sotto pena di nullità, devono essere stipulati per atto pubblico e depositati presso l'ufficio del registro territorialmente competente in ragione della residenza di uno dei contraenti. Gli accordi o le convenzioni prematrimoniali possono anche escludere il coniuge o la parte dell'unione civile dalla successione necessaria. La presente normativa non si estende ai rapporti tra genitori e figli, che restano regolati dalla normativa vigente.
  Gli accordi o convenzioni prematrimoniali possono anche escludere l'applicazione delle disposizioni in materia patrimoniale previste dalla legge 1o dicembre 1970, n. 898».

  4. Al comma 1 dell'articolo 19 della legge 6 marzo 1987, n. 74, dopo la parola: «provvedimenti» sono inserite le seguenti: «, compresi gli accordi o convenzioni prematrimoniali di cui all'articolo 162-bis del codice civile,».

  Conseguentemente, al comma 1, capoverso, dopo le parole: il tribunale aggiungere le seguenti: da esecuzione agli accordi o convenzioni prematrimoniali eventualmente stipulati ai sensi dell'articolo 162-bis del codice civile, ovvero, in mancanza di tali accordi,.