presentato il 14/05/2019 in XII Affari sociali della Camera da Stefania MAMMÌ (M5S) e altri 14 cofirmatari ... [ apri ]
testo emendamento del 14/05/19
Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:
2-bis. Per il più efficace svolgimento dei compiti di interesse pubblico rilevante di cui all'articolo 47-ter del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e in particolare delle funzioni di prevenzione, diagnosi, cura e riabilitazione delle malattie umane nonché di programmazione, indirizzo, coordinamento, monitoraggio e valutazione dell'attività di assistenza sanitaria, il Ministero della salute è autorizzato alla raccolta, registrazione, organizzazione, conservazione, consultazione, selezione, estrazione, interconnessione, raffronto, strutturazione ed elaborazione dei dati, su base individuale, relativi alla salute degli assistiti dal Servizio sanitario nazionale, anche attraverso l'implementazione di metodologie predittive dell'evoluzione del fabbisogno di salute della popolazione. Per le medesime finalità, il Ministero della salute può altresì interconnettere i dati raccolti nel Nuovo sistema informativo sanitario con i flussi informativi, anche non sanitari, gestiti da altre amministrazioni pubbliche, previo accordo con le stesse e nel rispetto delle modalità di cui al decreto del Ministero della salute 7 dicembre 2016, n. 262, che, pur consentendo il collegamento delle informazioni riferite ai medesimi individui, rendono questi ultimi non identificabili.