presentato il 14/05/2019 in XII Affari sociali della Camera da Francesca TROIANO (IV) e altri e altri 15 cofirmatari ... [ apri ]
testo emendamento del 14/05/19
Dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:
1-bis. Ai fini della disciplina di cui ai commi 1-ter e 1-quater, per medicinale di importazione parallela si intende la specialità medicinale per uso umano importata da uno Stato membro dell'Unione europea nel quale essa risulta autorizzata, già registrata in Italia a favore di un titolare di autorizzazione all'immissione in commercio diverso dal soggetto importatore.
1-ter. All'articolo 12 del decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2012, n. 189, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 5, l'ultimo periodo è sostituito dal seguente: «Per i medicinali di importazione parallela, contestualmente al rilascio dell'autorizzazione di cui al decreto del Ministro della sanità del 29 agosto 1997, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale 8 ottobre 1997, n. 235, sono attribuiti i medesimi regimi di fornitura, classificazione e prezzo al pubblico accordati alla specialità medicinale oggetto di importazione parallela già registrata in Italia. Eventuali variazioni di regime di fornitura, classificazione e prezzo al pubblico di una specialità medicinale registrata in Italia sono applicate, entro 30 giorni, anche al relativo medicinale di importazione parallela.»;
b) al comma 6, l'ultimo periodo è soppresso.
1-quater. Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, l'Agenzia italiana del farmaco provvede ad attribuire ai medicinali già autorizzati all'importazione parallela i medesimi regimi di fornitura, classificazione e prezzo al pubblico accordati alla specialità medicinale oggetto di importazione parallela già registrata in Italia.