presentato il 14/05/2019 in XII Affari sociali della Camera da Fabiola BOLOGNA (Misto) e altri e altri 14 cofirmatari ... [ apri ]
testo emendamento del 14/05/19
Sostituire il comma 5 con il seguente:
5. Al decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 368, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 26:
1) al comma 1, alinea, dopo le parole: «Il corso di formazione specifica in medicina generale si articola in attività didattiche pratiche e attività didattiche teoriche» sono aggiunte le seguenti: «, previste da un core curriculum nazionale, definito da una Commissione nazionale di esperti in materia di Medicina Generale e Cure Primarie, ed in possesso di adeguata qualificazione scientifica ed accademica, i cui membri sono, designati dal Ministero della Salute di concerto col MIUR. Il core curriculum, ricomprendente gli obiettivi didattici e le competenze da acquisire, le metodologie di insegnamento-apprendimento, i programmi delle attività teoriche e pratiche, nonché gli standard organizzativi delle attività formative dei corsi di formazione specifica in medicina generale, viene adottato con decreto del Ministro della Salute di concerto col MIUR, sentita la Conferenza per i rapporti permanenti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano nonché la Federazione nazionale degli ordini dei medici chirurghi e degli odontoiatri, entro 60 giorni dall'entrata in vigore del presente decreto». Conseguentemente, sono soppresse le parole da: «da svolgersi in un ambiente ospedaliero» fino a: «ai fini della formazione, dalla regione o provincia autonoma» e da «Gli obiettivi didattici» fino a «sentito il Consiglio superiore di sanità, la Conferenza per i rapporti permanenti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano e la Federazione nazionale degli ordini dei medici chirurghi e degli odontoiatri».
2) dopo il comma 2 è aggiunto il seguente:
«2-bis. strutture ospedaliere, distrettuali e dipartimentali, facenti capo alle reti formative ove si svolge la formazione di cui al comma 2, devono essere accreditate sulla base di criteri di qualità di cui ai successivi articoli 43 e 44. Le procedure per l'accreditamento dovranno iniziare entro 180 giorni dall'entrata in vigore del presente decreto».
b) all'articolo 27:
1) il comma 2 è sostituito dal seguente: «I medici che svolgono la funzione di coordinamento dei corsi o di docente devono possedere documentate competenze didattiche e di ricerca, così come definite e validate dalla commissione di esperti di cui al precedente articolo 26. I coordinatori dei corsi, uno per polo formativo, ed i docenti dei corsi vengono selezionati dal comitato tecnico scientifico, di cui al successivo articolo 28, comma 1, sulla base di procedure ad evidenza pubblica. Le attività didattiche pratiche professionalizzanti si svolgono all'interno delle strutture delle reti formative. Il comitato tecnico scientifico individua le strutture della rete formativa, nonché il personale incaricato di espletare la funzione tutoriale, affidata a medici di medicina generale con almeno cinque anni di attività convenzionale con il servizio sanitario nazionale, ovvero operanti nelle strutture afferenti alle cure primarie ed alle cure intermedie, accreditate ai sensi delle normative vigenti, ed a dirigenti medici del Servizio sanitario nazionale, o posizione corrispondente qualora si tratti di docente universitario con funzioni assistenziali. I medici di Medicina Generale in convenzione con il servizio sanitario nazionale possono rivestire il ruolo di tutor purché in possesso della titolarità di un numero di assistiti nella misura almeno pari alla metà del massimale vigente, e purché operino in studi professionali, singolarmente o, in via prioritaria, in aggregazione, dotati di idonei spazi dedicati alla formazione, come definiti dalla commissione di esperti di cui al precedente articolo 26. Qualora siano svolte in strutture ospedaliere, distrettuali o dipartimentali, le funzioni di tutor vengono assegnate, sentito il responsabile della struttura. Il presente comma dovrà essere effettivo entro 180 giorni dall'entrata in vigore del presente decreto».
2) il comma 3 è abrogato
c) All'articolo 28, al comma 1, alinea, le parole: «I corsi sono organizzati ed attivati dalle regioni e dalle province autonome che comunicano al Ministero della sanità il piano dei corsi stessi entro il 31 ottobre di ogni anno» sono sostituite con le seguenti: «I corsi sono attivati dalle Regioni e dalle Province autonome di concerto con le Università e col supporto delle Aziende sanitarie territoriali e delle Aziende Universitarie, ed hanno inizio, di norma, entro il 31 ottobre di ogni anno. L'organizzazione e la gestione dei corsi è affidata alle Regioni ed alle Province autonome, di concerto con le Università. A tal fine, le Regioni si avvalgono del supporto tecnico e scientifico di un Comitato regionale composto da due medici di medicina generale e da un dirigente medico ospedaliero dì medicina interna o disciplina equipollente, designati dalla Regione, da un docente universitario di Medicina interna o di Medicina delle Comunità e delle Cure Primarie, e da un docente universitario di Igiene e medicina preventiva, designati dal Ministero della Salute. Tutti i componenti del Comitato tecnico scientifico devono possedere adeguata qualificazione scientifica ed accademica. Il presidente del Comitato regionale viene eletto tra i predetti membri. Al fine di garantire l'adeguato supporto logistico, organizzativo e culturale, necessario ad erogare la formazione specifica di medicina generale, le Regioni e le Province autonome stipulano apposite convenzioni con le Università e si avvalgono del contributo delle Aziende sanitarie territoriali e delle strutture assistenziali di riferimento per le Università, anche valorizzando l'istituto del dipartimento interaziendale integrato».
d) All'articolo 29:
1) al comma 1, le parole: «dal presidente dell'ordine dei medici chirurghi del capoluogo di regione o suo delegato» sono sostituite con le seguenti: «da un docente universitario di Medicina Interna o di Medicina delle Comunità e delle Cure Primarie» e le parole: «da un medico di medicina generale designato dall'ordine» sono sostituite con le seguenti: «da un medico di medicina generale designato dalla Regione»;
2) al comma 3, alinea, le parole: «Al termine del triennio, la commissione di cui al comma 1, integrata da un rappresentante del Ministero della sanità e da un professore ordinario di medicina interna o disciplina equipollente designato dal Ministero della sanità a seguito di sorteggio tra i nominativi inclusi in appositi elenchi predisposti dal Ministero dell'università, ricerca scientifica e tecnologica, previo colloquio finale, discussione di una tesina predisposta dal candidato e sulla base dei singoli giudizi espressi dai tutori e coordinatori durante il periodo formativo, formula il giudizio finale», sono sostituite con le seguenti: «Al termine del corso, una commissione di profitto, composta da due medici di medicina generale referenti del corso, da un dirigente medico ospedaliero di medicina interna o disciplina equipollente, designati dalla Regione, da un docente universitario di Medicina Interna o di Medicina delle Comunità e delle Cure Primarie, e da un docente universitario di Igiene e medicina preventiva, designati dal Comitato tecnico-scientifico regionale, di cui al precedente articolo 28, comma 1, nonché da un rappresentante del Ministero della Salute che assume le funzioni di presidente, formula il giudizio finale sulla base della discussione di una tesi predisposta dal candidato e dei singoli giudizi espressi dai tutori e dai docenti, durante il periodo formativo. Tutti i componenti della commissione di profitto devono possedere adeguata qualificazione scientifica ed Accademica».