presentato il 14/05/2019 in XII Affari sociali della Camera da Francesco SAPIA (Misto) e altri e altri 14 cofirmatari ... [ apri ]
testo emendamento del 14/05/19
Dopo l'articolo 10, aggiungere il seguente:
Art. 10-bis.
(Disposizioni in deroga al blocco del turn-over del personale delle aziende del Servizio sanitario della regione Calabria)
1. In deroga ai vincoli di equilibrio di bilancio e di sostenibilità del debito pubblico, di cui all'articolo 1, commi 174, 176 e 180, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, comportanti il blocco del turn-over del personale del Servizio sanitario regionale, ed al fine di superare la grave emergenza di natura prestazionale, comportante notevole contrazione della soglia minima dei livelli essenziali di assistenza, determinatasi nel territorio della regione Calabria, per come accertata dal Tavolo di verifica del Ministero della salute e del Ministero dell'economia e delle finanze, il Commissario ad acta per l'attuazione del Piano di rientro dai disavanzi sanitari è autorizzato, per l'intera vigenza delle disposizioni di cui al presente decreto, a disporre, con propri decreti, l'assunzione in servizio, nelle aziende del Servizio sanitario regionale, del personale medico, infermieristico, ausiliario, tecnico, ostetrico e della riabilitazione, ritenuto congruo, con priorità riservata all'ambito assistenziale dell'emergenza e urgenza, nel rispetto delle procedure legislative e contrattuali vigenti. Ai fini del mantenimento dei livelli essenziali di assistenza, il Commissario ad acta per l'attuazione del Piano di rientro dai disavanzi sanitari disporne, altresì, con propri decreti, il trattenimento in servizio del personale a tempo determinato delle aziende del Servizio sanitario regionale che non ha ancora maturato i previsti trentasei mesi di servizio, anche non continuativi, utili alla stabilizzazione, ai sensi del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 6 marzo 2015, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 94 del 23 aprile 2015 e dell'articolo 1, commi 541, 542, 543, della legge 28 dicembre 2015, n. 208. In ogni caso, il trattenimento in servizio del personale a tempo determinato delle Aziende del Servizio sanitario regionale è disposto fino alla conclusione delle procedure di stabilizzazione.