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Proposta di modifica n. 21.7 al ddl S.1248 in riferimento all'articolo 21.
  • status: Respinto
argomenti:    

testo emendamento del 13/05/19

Al comma 1, dopo la lettera b) aggiungere la seguente:

            Â«b-bis) al comma 2, sostituire il terzo periodo con il seguente: ''Per ciascuno degli anni 2019 e 2020 è destinato un contributo pari a 2 milioni di euro''.

        Agli oneri derivanti dal presente comma, pari a 2 milioni di euro per l'anno 2019 e 2 milioni di euro per l'anno 2020 si provvede:

            a) quanto a 2 milioni di euro per anno 2019, a valere sulle risorse di cui all'articolo 7-bis, comma 1, del decreto-legge 26 aprile 2013, n. 43, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 giugno 2013, n. 71;

            b) quanto a 2 milioni di euro per l'anno 2020, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2019-2021, nell'ambito del programma ''Fondi di riserva e speciali'' della missione ''Fondi da ripartire'' dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per anno 2020, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero».