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Articolo aggiuntivo n. 21.0.17 al ddl S.1248 in riferimento all'articolo 21.
  • status: Respinto

testo emendamento del 13/05/19

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 21-bis.

(Modifiche all'articolo 11, comma 13, del decreto legge 19 giugno 2015, n. 78 convertito in legge 6 agosto 2015, n. 125)

        1. All'articolo 11, comma 13, del decreto legge 19 giugno 2015, n. 78, convertito in legge 6 agosto 2015, n. 125, è apportata la seguente modificazione: dopo le parole ''legge 24 giugno 2009, n. 77'' aggiungere le seguenti frasi: ''e, limitatamente a questi ultimi, per le sole verifiche di congruità tecnica ed economica finalizzate a garantire la copertura finanziaria degli interventi. L 'Ufficio Speciale per i comuni del cratere assicura tali attività anche attraverso controllo puntuali in corso d'opera. Al fine di concludere rapidamente gli interventi di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto-legge 28 aprile 2009, n. 39, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 giugno 2009, n. 77 e quelli da realizzare al di fuori dei centri storici dei comuni del cratere diversi da L'Aquila ovvero al di fuori degli ambiti di intervento dei piani di ricostruzione dei comuni del cratere diversi da L'Aquila, i beneficiari devono presentare la domanda di contributo entro il termine inderogabile del 31 dicembre 2019. Decorso inutilmente tale termine, il beneficiario decade dal diritto al contributo e da ogni forma di beneficio assistenziale mentre il comune si avvale degli strumenti di cui all'articolo 67-quater, comma 2, lettera a)''».