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Proposta di modifica n. 21.3 al ddl S.1248 in riferimento all'articolo 21.
  • status: Respinto
argomenti:    

testo emendamento del 13/05/19

Apportare le seguenti modificazioni:

            a) al comma 1, lettera, dopo le parole: «Per l'anno 2019» inserire le seguenti: «e 2020» e aggiungere, in fine, la seguente: «annui»

            b) sostituire il comma 2 con il seguente:

        Â«2. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 10,5 milioni di euro per l'anno 2019 e 10 milioni di euro per l'anno 2020 si provvede:

            1) quanto a 10,5 milioni di euro per l'anno 2019, a valere sulle risorse di cui all'articolo 7-bis, comma 1, del decreto-legge 26 aprile 2013, n. 43, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 giugno 2013, n. 71;

            2) quanto a 10 milioni di euro per l'anno 2020, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2019-2021, nell'ambito del programma ''Fondi di riserva e speciali'' della missione ''Fondi da ripartire'' dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2020, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero».