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Articolo aggiuntivo n. 1-bis.0.10 al ddl S.741 in riferimento all'articolo 1-bis.
  • status: Precluso

testo emendamento del 07/08/18

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 1-bis.1.

(Incentivi all'occupazione stabile e riduzione del cuneo fiscale)

        1. Al fine di incentivare l'occupazione stabile, a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto e per la durata dei successivi cinque anni, agli oneri contributivi per i rapporti di lavoro a tempo indeterminato derivanti dalla trasformazione di contratti di lavoro a termine già attivati alla data di entrata in vigore del presente decreto-legge, si applicano le seguenti misure di riduzione:

            a) venticinque per cento sulla quota a carico del datore di lavoro e cinque per cento sulla quota a carico del lavoratore per la durata dei primi dodici mesi dalla data di trasformazione del contratto;

            b) quindici per cento sulla quota a carico del datore di lavoro e cinque per cento sulla quota a carico del lavoratore per la durata dei dodici mesi successivi al periodo di cui alla lettera a);

            c) dieci per cento sulla quota a carico del datore di lavoro e cinque per cento sulla quota a carico del lavoratore per la durata dei trentasei mesi successivi al periodo di cui alla lettera b).

        2. Al fine di promuovere il rilancio dei consumi, a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, ai redditi da lavoro derivanti dai rapporti di cui al comma 1 le aliquote IRPEF stabilite dall'articolo 11, comma 1, del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, sono applicate con le seguenti riduzioni:

            a) quaranta per cento per la durata dei primi dodici mesi di rapporto lavorativo;

            b) venticinque per cento per la durata dodici mesi di rapporto lavorativo successivi al periodo di cui alla lettera a);

            c) quindici per cento per la durata dei trentasei mesi di rapporto lavorativo successivi al periodo di cui alla lettera b).

        3. Agli oneri derivanti dal presente articolo pari a 1.500 milioni di euro annui si provvede, a decorrere dall'anno 2018, con le maggiori entrate rinvenienti dalla riduzione complessiva dei regimi di esenzione, esclusione e favore fiscale di cui all'elenco contenuto nel rapporto annuale sulle spese fiscali di cui articolo 21, comma 11-bis, della legge 31 dicembre 2009, n. 196 per un importo pari a 1.500 milioni di euro annui per ciascuno degli anni 2018, 2019, 2020, 2021 e 2022. Con uno o più regolamenti adottati con decreti del Ministro dell'economia e delle finanze, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono stabilite le modalità tecniche per l'attuazione del presente comma con riferimento ai singoli regimi interessati».