Vai alla nuova edizione di openparlamento openparlamento

Articolo aggiuntivo n. 21.0.22 al ddl S.1248 in riferimento all'articolo 21.
  • status: Respinto

testo emendamento del 13/05/19

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 21-bis.

(Norme per l'accelerazione dei processi di ricostruzione degli edifici pubblici e delle infrastrutture dei territori della Regione Abruzzo colpiti dagli eventi sismici dell'aprile 2009)

        1. Al fine di potenziare e accelerare la ricostruzione degli edifici pubblici e delle infrastrutture dei territori della Regione Abruzzo colpiti dagli eventi sismici dell'aprile 2009 la decisione in ordine agli atti di programmazione ed approvazione dei progetti definitivi o esecutivi di opere pubbliche può essere affidata, su richiesta dell'amministrazione competente, ad un organo unico di direzione, coordinamento e decisione a competenza intersettoriale denominato ''Conferenza Permanente'', presieduto dal Provveditore Interregionale alle Opere Pubbliche per il Lazio, l'Abruzzo e la Sardegna, in rappresentanza del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti o da suo delegato e composto da un rappresentante, rispettivamente, del Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo, del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, un rappresentante unico delle Amministrazioni Statali eventualmente interessate e diverse dalle precedenti, della Regione, dell'Ente Parco e del Comune territorialmente competente. La Conferenza Permanente è validamente costituita con la presenza di almeno la metà dei componenti e delibera a maggioranza dei presenti. La determinazione motivata di conclusione del procedimento, adottata dal Presidente, sostituisce a ogni effetto tutti i pareri, intese, concerti, nulla osta o altri atti di assenso, comunque denominati, inclusi quelli di gestori di beni o servizi pubblici, di competenza delle amministrazioni coinvolte. Si considera acquisito l'assenso senza condizioni delle Amministrazioni il cui rappresentante non abbia partecipato alle riunioni ovvero, pur partecipandovi, non abbia espresso la propria posizione ovvero abbia espresso un dissenso non motivato o riferito a questioni che non costituiscono oggetto del procedimento. La determinazione conclusiva ha altresì effetto di variante agli strumenti urbanistici vigenti. Le autorizzazioni alla realizzazione degli interventi sui beni culturali tutelati ai sensi della Parte II del codice dei beni culturali e del paesaggio di cui decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e successive modificazioni, sono rese dal rappresentante del Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo in seno alla Conferenza. Il parere del rappresentante del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare è comunque necessario ai fini dell'approvazione del programma delle infrastrutture ambientali. Per tutto quanto non diversamente disposto nel presente articolo e in quanto compatibili, si applicano le disposizioni in materia di conferenza dei servizi ai sensi della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni. Previa intesa tra le amministrazioni pubbliche di cui al comma 1 sono definite le modalità per il funzionamento, anche telematico, e di convocazione della Conferenza Permanente.

        2. I termini di conclusione dei procedimenti in materia di conferenza dei servizi, ai sensi della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni, possono essere ridotti della metà anche in presenza di amministrazioni preposte alla tutela ambientale, paesaggistico-territoriale, dei beni culturali e della salute dei cittadini. Gli stessi possono essere sospesi, una volta soltanto, per un massimo di 20 giorni.

        3. All'articolo 11 del decreto-legge 19 giugno 2015, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2015, n. 125, sono apportate le seguenti modificazioni:

            a) al comma 9-bis, primo periodo, aggiungere, prima delle parole: ''uso scolastico e universitario'', le parole: ''uso pubblico,'';

            b) al comma 9-bis, sostituire le parole: ''31 dicembre 2019'', con le parole: ''31 dicembre 2021'';

            c) al comma 9-bis, aggiungere le parole: ''compresi i servizi di ingegneria e di architettura'', dopo le parole: ''applicando per l'affidamento di lavori, servizi'';

            d) al comma 9-ter, sostituire le parole: ''ad uso scolastico e universitario, di cui al comma 9-bis, i soggetti attuatori si avvalgono'' con le parole: ''ad uso pubblico, scolastico e universitario, di cui al comma 9-bis, i soggetti attuatori possono avvalersi''.

        4. Per i contratti di affidamento di lavori, servizi e forniture aggiudicati entro il 31/12/2021, ai sensi del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, e successive modificazioni, non si applica il termine dilatorio di cui all'articolo 32 comma 9».